Art. 6 
 
              Applicabilita' degli elementi distintivi 
 
  1. Gli elementi distintivi di cui all'Allegato 1, lettere A,  B,  C
ed E, al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100 rilevano solo  se
suscettibili di determinare  una  riduzione  delle  imposte,  cui  si
applica la direttiva 2011/16/UE, dovute  da  un  contribuente  in  un
Paese dell'Unione europea o in  altre  giurisdizioni  estere  con  le
quali e' in  vigore  uno  specifico  accordo  per  lo  scambio  delle
informazioni  di  cui  all'art.  6,  comma  1  del  medesimo  decreto
legislativo.