Art. 7 Criterio del vantaggio principale 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, gli elementi distintivi di cui all'Allegato 1, lettere A, B e C, punto 1, lettere b), sub 1), c) e d), al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100 rilevano ai fini dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2. 2. Il criterio di cui al comma 1 ricorre quando il vantaggio fiscale relativo alle imposte cui si applica la direttiva 2011/16/UE derivabile dall'attuazione di uno o piu' meccanismi transfrontalieri e conseguibile da uno o piu' contribuenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100 e' superiore al cinquanta per cento della somma del suddetto vantaggio fiscale e dei vantaggi extrafiscali. 3. Il vantaggio fiscale di cui al comma 2 si calcola come differenza tra le imposte da assolvere sulla base di uno o piu' meccanismi transfrontalieri e le medesime imposte che sarebbero dovute in assenza di tale o tali meccanismi.