Art. 7 
 
                  Criterio del vantaggio principale 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  6,  gli  elementi
distintivi di cui all'Allegato 1, lettere A, B e C, punto 1,  lettere
b), sub 1), c) e d), al decreto legislativo 30 luglio  2020,  n.  100
rilevano ai fini dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3  del
medesimo decreto legislativo, qualora siano soddisfatte le condizioni
di cui al comma 2. 
  2. Il criterio di cui  al  comma  1  ricorre  quando  il  vantaggio
fiscale relativo alle imposte cui si applica la direttiva  2011/16/UE
derivabile dall'attuazione di uno o piu' meccanismi  transfrontalieri
e conseguibile da uno o piu' contribuenti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera d), del  decreto  legislativo  30  luglio  2020,  n.  100  e'
superiore al cinquanta per cento della somma del  suddetto  vantaggio
fiscale e dei vantaggi extrafiscali. 
  3. Il  vantaggio  fiscale  di  cui  al  comma  2  si  calcola  come
differenza tra le imposte da assolvere  sulla  base  di  uno  o  piu'
meccanismi transfrontalieri  e  le  medesime  imposte  che  sarebbero
dovute in assenza di tale o tali meccanismi.