Art. 8 
 
         Specificazioni riguardanti gli elementi distintivi 
 
  1. Un meccanismo non rientra tra quelli indicati  alla  lettera  A,
punto 3, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 30  luglio  2020,  n.
100, se finalizzato alla fruizione di un singolo  regime  fiscale  di
agevolazione previsto dall'ordinamento dello  Stato  e  al  ricorrere
delle condizioni previste dalla disposizione di agevolazione. 
  2. Ai fini dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
30 luglio 2020, n. 100, nonche' delle lettere C, punto 1 ed E,  punto
2, dell'Allegato 1 al medesimo decreto legislativo, nella definizione
di impresa associata si tiene conto di quanto segue: 
    a) nel caso in cui piu' di un soggetto partecipi  alla  gestione,
al controllo, al capitale o agli utili dello stesso  soggetto,  tutti
soggetti coinvolti sono considerati imprese associate; 
    b)  nel  caso  in  cui  i  medesimi  soggetti  partecipino,  alla
gestione, al controllo, al capitale  o  agli  utili  di  piu'  di  un
soggetto,  tutti  i  soggetti  coinvolti  sono  considerati   imprese
associate; 
    c) un soggetto che agisce congiuntamente con un altro soggetto in
relazione ai diritti di  voto  o  alla  proprieta'  del  capitale  di
un'entita' e' considerato detentore di una partecipazione in tutti  i
diritti di voto o nell'intera proprieta'  del  capitale  dell'entita'
detenuti dall'altro soggetto; 
    d) il rispetto dei requisiti di cui dell'art. 2, comma 1, lettera
e), punto  c)  e'  determinato  moltiplicando  le  percentuali  delle
partecipazioni attraverso i livelli successivi, fermo restando che un
soggetto che detiene piu' del 50 per cento dei  diritti  di  voto  e'
considerato detentore del 100 per cento di tali diritti. 
  3. A fini  della  lettera  C,  punto  1,  sottopunto  b),  sub  1),
dell'Allegato 1 al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, non si
considerano non soggetti ad imposta  sul  reddito  delle  societa'  o
soggetti ad una  aliquota  pari  a  zero  o  prossima  allo  zero,  i
destinatari dei pagamenti transfrontalieri che rientrano  nei  regimi
di trasparenza fiscale di cui agli articoli 5, 115 e  116  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  nonche'  i  destinatari
fiscalmente residenti all'estero e assoggettati a equivalenti  regimi
di trasparenza fiscale nella giurisdizione di residenza, costituzione
o direzione effettiva. 
  4. A fini della lettera C, punto  4,  dell'Allegato  1  al  decreto
legislativo 30 luglio 2020, n. 100, la differenza di importo generata
dal trasferimento di attivi e'  da  intendersi  come  differenza  tra
l'importo dovuto come corrispettivo nelle giurisdizioni interessate e
il valore di mercato degli attivi trasferiti. Il valore di mercato e'
determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero
stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti  in  condizioni  di
libera concorrenza  e  in  circostanze  comparabili,  tenendo  conto,
qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale  o  a
un ramo di azienda, del  valore  dell'avviamento,  calcolato  tenendo
conto  delle  funzioni  e  dei  rischi  trasferiti.  Ai  fini   della
determinazione  del  valore  di  mercato,  si   tiene   conto   delle
indicazioni  contenute  nel  decreto  14  maggio  2018  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi del comma 7 dell'art.
110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  5. Un elenco esemplificativo di casi in cui ricorrono gli  elementi
distintivi  di  cui  alla  lettera  D  dell'Allegato  1  al   decreto
legislativo 30 luglio 2020, n. 100, e' contenuto nell'allegato A, che
fa parte integrante del presente decreto. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
delle Repubblica italiana. 
 
    Roma, 17 novembre 2020 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri