Art. 8 Specificazioni riguardanti gli elementi distintivi 1. Un meccanismo non rientra tra quelli indicati alla lettera A, punto 3, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, se finalizzato alla fruizione di un singolo regime fiscale di agevolazione previsto dall'ordinamento dello Stato e al ricorrere delle condizioni previste dalla disposizione di agevolazione. 2. Ai fini dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, nonche' delle lettere C, punto 1 ed E, punto 2, dell'Allegato 1 al medesimo decreto legislativo, nella definizione di impresa associata si tiene conto di quanto segue: a) nel caso in cui piu' di un soggetto partecipi alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili dello stesso soggetto, tutti soggetti coinvolti sono considerati imprese associate; b) nel caso in cui i medesimi soggetti partecipino, alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili di piu' di un soggetto, tutti i soggetti coinvolti sono considerati imprese associate; c) un soggetto che agisce congiuntamente con un altro soggetto in relazione ai diritti di voto o alla proprieta' del capitale di un'entita' e' considerato detentore di una partecipazione in tutti i diritti di voto o nell'intera proprieta' del capitale dell'entita' detenuti dall'altro soggetto; d) il rispetto dei requisiti di cui dell'art. 2, comma 1, lettera e), punto c) e' determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi, fermo restando che un soggetto che detiene piu' del 50 per cento dei diritti di voto e' considerato detentore del 100 per cento di tali diritti. 3. A fini della lettera C, punto 1, sottopunto b), sub 1), dell'Allegato 1 al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, non si considerano non soggetti ad imposta sul reddito delle societa' o soggetti ad una aliquota pari a zero o prossima allo zero, i destinatari dei pagamenti transfrontalieri che rientrano nei regimi di trasparenza fiscale di cui agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' i destinatari fiscalmente residenti all'estero e assoggettati a equivalenti regimi di trasparenza fiscale nella giurisdizione di residenza, costituzione o direzione effettiva. 4. A fini della lettera C, punto 4, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, la differenza di importo generata dal trasferimento di attivi e' da intendersi come differenza tra l'importo dovuto come corrispettivo nelle giurisdizioni interessate e il valore di mercato degli attivi trasferiti. Il valore di mercato e' determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato, si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto 14 maggio 2018 del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi del comma 7 dell'art. 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Un elenco esemplificativo di casi in cui ricorrono gli elementi distintivi di cui alla lettera D dell'Allegato 1 al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, e' contenuto nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana. Roma, 17 novembre 2020 Il Ministro: Gualtieri