IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  recante  il  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 e successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto, in particolare, il comma 65-ter  dell'art.  1  della  citata
legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosi' come modificato dal  comma  313
dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  secondo  cui,
nell'ambito della strategia nazionale  per  lo  sviluppo  delle  aree
interne, presso il Dipartimento per le politiche  di  coesione  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e'  istituito  un  fondo  di
sostegno alle attivita' economiche, artigianali e commerciali con una
dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021  e
2022. Il fondo e' ripartito tra i comuni presenti nelle aree  interne
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce
termini e modalita' di accesso e rendicontazione; 
  Visto, altresi', il comma 65-quater dell'art. 1 della stessa  legge
27 dicembre 2017,  n.  205,  cosi'  come  modificato  dal  comma  313
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  che  prevede  che
agli  oneri  derivanti  dal  comma  65-ter   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  -
programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147; 
  Visto, inoltre, il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1  della
medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosi'  come  modificato  dal
comma 313 dell'art.  1  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  e
dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che  stabilisce
che il Fondo di cui al  comma  65-ter  e'  incrementato  di  euro  60
milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro
30 milioni per l'anno 2022, anche al fine  di  consentire  ai  comuni
presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessita' di
sostegno  del  settore  artigianale  e  commerciale  conseguenti   al
manifestarsi dell'epidemia da  COVID-19.  Agli  oneri  derivanti  dal
comma 65-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui
all'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  Vista la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si e' preso atto
dell'Accordo di partenariato tra Italia e Unione  europea  2014-2020,
nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti  territoriali  e  le
linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle  aree
interne, volta a perseguire un'inversione  di  tendenza  demografica,
migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare  un  maggiore
livello di benessere e inclusione sociale  dei  cittadini  di  queste
aree,  caratterizzate  dalla  lontananza  dai   servizi   essenziali,
attraverso il migliore utilizzo  e  la  valorizzazione  del  capitale
territoriale; 
  Vista la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale, da ultimo,
previo parere favorevole della Conferenza Stato-regioni, si e'  preso
atto, tra  l'altro,  degli  esiti  del  complessivo  procedimento  di
selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i  finanziamenti
nazionali disponibili  a  legislazione  vigente,  su  proposta  delle
singole regioni interessate; 
  Viste le note n. 1274 del 3 agosto 2020 e n. 1286 del 5 agosto 2020
con le quali il capo di Gabinetto  del  Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione territoriale ha trasmesso la documentazione  per  procedere,
ai sensi della normativa citata, alla  ripartizione,  «tra  i  comuni
presenti nelle aree interne», di un totale complessivo  di  euro  210
milioni per il triennio 2020-2022 (nello specifico, euro  90  milioni
per il 2020, 60 per il  2021  e  60  per  il  2022),  dandone  previa
informativa alla Conferenza Stato-citta'; 
  Ritenuto opportuno, attraverso il presente decreto, dare attuazione
ai citati commi 65-ter e 65-quinquies  dell'art.  1  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205,  applicando  criteri  di  distribuzione  delle
risorse in grado di intercettare,  in  coerenza  con  i  criteri  che
fondano la sopra citata strategia, le necessita'  di  sostegno  delle
realta' imprenditoriali maggiormente necessitanti di supporto in base
a parametri demografici e di perifericita' (intesa  quale  lontananza
dai servizi essenziali, conformemente all'accordo di partenariato), e
ripartendo pertanto il fondo ivi previsto tra i comuni presenti nelle
aree interne identificati, all'interno dell'accordo di  partenariato,
quali comuni «intermedi», «periferici»  e  «ultraperiferici»  laddove
presentino una popolazione non superiore a 3000  abitanti,  e  comuni
«periferici» e «ultraperiferici» laddove presentino  una  popolazione
non superiore a 5000 abitanti; 
  Ritenuto opportuno prevedere che gli interventi di cui al  presente
decreto  possano  essere  indirizzati,  tra  l'altro,  al   contrasto
dell'epidemia da COVID-19; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  il
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  in  tema  di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  settembre  2019
con  il  quale,  tra  l'altro,  e'  stato  nominato  Ministro   senza
portafoglio il dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
settembre 2019 con il quale allo stesso Ministro e'  stato  conferito
l'incarico relativo al Sud e alla coesione territoriale e il  decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  26  settembre  2019
recante la delega di funzioni al Ministro stesso, tra le quali quelle
di promuovere e coordinare le politiche e gli interventi  finalizzati
allo sviluppo economico dei territori, ivi comprese le aree interne; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  16
settembre 2019,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott.  Riccardo  Fraccaro,
e'  stata  delegata  la  firma  dei  decreti,  degli   atti   e   dei
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri, a  esclusione  di  quelli  che  richiedono  una  preventiva
deliberazione del Consiglio dei ministri e di  quelli  relativi  alle
attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Su proposta del Ministro per il Sud  e  la  coesione  territoriale,
dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
  a)  «Fondo»:  il  fondo  di  sostegno  alle  attivita'  economiche,
artigianali e commerciali dei comuni delle aree  interne  di  cui  ai
commi 65-ter e 65-quinquies dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, cosi' come previsto dal comma 313 dell'art. 1 della legge  27
dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge n. 34 del  19
maggio 2020; 
  b) «Attivita' economiche»: le attivita' economiche svolte in ambito
commerciale e artigianale; 
  c)   «Comune»   o,   congiuntamente,   «Comuni»:   ciascuna   delle
amministrazioni  comunali  assegnatarie  del  contributo  di  cui  al
presente decreto, cosi' come  elencate  negli  allegati  1  e  2  del
presente decreto; 
  d) «FSC»: il Fondo sviluppo e coesione di cui all'art. 1,  comma  6
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.