Art. 4 
 
                Azioni finanziate attraverso il fondo 
 
  1. I comuni possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2  per
la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole
e micro imprese, anche al fine di contenere  l'impatto  dell'epidemia
da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, che: 
  a) svolgano attivita'  economiche  attraverso  un'unita'  operativa
ubicata  nei  territori  dei  comuni,  ovvero   intraprendano   nuove
attivita' economiche nei suddetti territori comunali; 
  b) sono  regolarmente  costituite  e  iscritte  al  registro  delle
imprese; 
  c) non sono in stato di liquidazione o di  fallimento  e  non  sono
soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo. 
  2. Le azioni di sostegno  economico  di  cui  al  comma  1  possono
ricomprendere: 
  a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione; 
  b) iniziative che agevolino la ristrutturazione,  l'ammodernamento,
l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di  attivita'
artigianali  e  commerciali,  incluse  le  innovazioni   tecnologiche
indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di
vendita  a  distanza,  attraverso  l'attribuzione  alle  imprese   di
contributi in conto capitale  ovvero  l'erogazione  di  contributi  a
fondo perduto  per  l'acquisto  di  macchinari,  impianti,  arredi  e
attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e
impiantistiche necessarie per l'installazione e il  collegamento  dei
macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti. 
  3. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  concesse  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del  regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura.