Art. 5 Erogazione del contributo 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione dispone l'erogazione del contributo all'entrata in vigore del presente decreto, in ragione delle singole annualita' di legge. 2. Per le annualita' successive alla prima, l'erogazione e' subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti annualita', come verificato all'esito del monitoraggio di cui al successivo art. 6.