Art. 5 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  le
politiche di coesione dispone l'erogazione del contributo all'entrata
in vigore del presente decreto, in ragione delle  singole  annualita'
di legge. 
  2.  Per  le  annualita'  successive  alla  prima,  l'erogazione  e'
subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento
alle   precedenti   annualita',   come   verificato   all'esito   del
monitoraggio di cui al successivo art. 6.