Art. 7 
 
               Revoca delle assegnazioni di contributo 
 
  1. Il contributo di cui all'art. 1  e'  revocato,  integralmente  o
parzialmente, nel caso di mancato  o  parziale  utilizzo,  verificato
attraverso il monitoraggio di cui al precedente  art.  6,  entro  sei
mesi dalla conclusione dell'annualita' di riferimento. 
  2. Le revoche sono disposte con successivo decreto del Ministro per
il Sud e la coesione territoriale. 
  3. In caso di revoca di cui al comma 1,  le  risorse  ricevute  dai
comuni ai sensi dell'art. 1 rientrano nella disponibilita' del  Fondo
per lo sviluppo e la coesione.