Art. 7 Revoca delle assegnazioni di contributo 1. Il contributo di cui all'art. 1 e' revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio di cui al precedente art. 6, entro sei mesi dalla conclusione dell'annualita' di riferimento. 2. Le revoche sono disposte con successivo decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. 3. In caso di revoca di cui al comma 1, le risorse ricevute dai comuni ai sensi dell'art. 1 rientrano nella disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione.