Art. 10 
 
                Monitoraggio e controlli dei progetti 
 
  1. Le associazioni  beneficiarie  sono  tenute  a  rispondere  alle
eventuali richieste di informazioni e dati avanzate  da  Unioncamere,
nelle forme descritte al successivo art. 12, allo scopo di  agevolare
il monitoraggio dei progetti. 
  2. In ogni  momento  il  soggetto  gestore  e  il  Ministero  dello
sviluppo economico possono effettuare controlli anche a campione  sui
progetti finanziati, al fine  di  verificare  le  condizioni  per  la
fruizione e il  mantenimento  delle  agevolazioni  medesime,  nonche'
l'attuazione dei progetti. 
  3. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, il soggetto gestore e
il Ministero dello sviluppo economico potranno effettuare - su almeno
il 5% delle domande agevolate -  verifiche  e  controlli  a  campione
anche presso la sede delle associazioni sorteggiate. 
  4. L'associazione beneficiaria, inoltre,  si  impegna  a  tenere  a
disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni  dalla  data
del provvedimento di agevolazione, tutta la documentazione contabile,
tecnica e amministrativa in originale,  relativa  alla  realizzazione
del progetto.