Art. 7 Presentazione delle domande 1. Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 9,00 del 15 dicembre 2020 ed entro e non oltre le 24,00 del 29 gennaio 2021 pena l'irricevibilita' della domanda stessa. 2. Le domande devono essere trasmesse esclusivamente tramite PEC dell'associazione al seguente indirizzo PEC: marchicollettivi@legalmail.it indicando nell'oggetto «Agevolazioni per marchi collettivi/certificazione». 3. Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente. Si assume quale data di presentazione la data di ricezione, a mezzo PEC, della domanda di agevolazione. 4. Domande presentate secondo modalita' non conformi a quelle indicate ai punti precedenti non saranno prese in considerazione e non saranno oggetto di valutazione. La domanda, redatta secondo il modello allegato (allegato 1), costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76). 5. La domanda di agevolazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione - secondo le modalita' indicate dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contiene: a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'associazione possiede i requisiti previsti, rispettivamente, per i marchi collettivi all'art. 11 del CPI e per i marchi di certificazione all'art. 11-bis del CPI; b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'associazione ha sede legale in Italia; c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'associazione e' iscritta al registro delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (solo in caso di associazioni riconosciute); d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'associazione: 1. abbia depositato una domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione ai sensi dell'art. 11 e 11-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15; o 2. abbia depositato una domanda di conversione del marchio collettivo o di certificazione precedentemente registrato ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15; e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'associazione non ha in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; f. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che non sono state assunte delibere di scioglimento dell'associazione; g. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i servizi oggetto della domanda di agevolazione non saranno forniti da amministratori o loro prossimi congiunti o da societa' nella cui compagine sociale siano presenti amministratori dell'associazione; h. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alla domanda di agevolazione deve essere allegata idonea documentazione (statuto, atto costitutivo, ecc.) da cui risulti il potere di rappresentanza di colui che sottoscrive la domanda. 6. La domanda di agevolazione (allegato 1) deve essere corredata dal Progetto di promozione del marchio, (allegato 2), con l'indicazione degli obiettivi finali che si intendono perseguire e dei relativi costi preventivati, articolato secondo i seguenti punti: gli obiettivi finali e i risultati che si intendono perseguire con la promozione del marchio collettivo; le iniziative che si intendono realizzare con una puntuale descrizione dei servizi da acquisire (coerentemente alla tipologia delle spese ammesse per ciascuna iniziativa) e i relativi costi preventivati; il dettaglio delle spese previste; gli indicatori di risultato attesi. 7. La domanda e i relativi allegati devono essere inviati in formato PDF unicamente dall'indirizzo PEC dell'associazione richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo procuratore speciale. In tale ultimo caso occorre allegare la relativa procura speciale, in formato PDF, come da modello allegato (allegato 3). Nell'oggetto della PEC si deve riportare il nome dell'associazione richiedente l'agevolazione. 8. L'Unioncamere non assume responsabilita' per eventuali ritardi e/o disguidi nella trasmissione comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore ne' per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente. 9. La domanda di agevolazione non e' ammissibile nei seguenti casi: a. se presentata prima delle ore 9,00 del 15 dicembre 2020 o dopo le 24,00 del 29 gennaio 2021; b. se non inviata secondo le modalita' richieste al punto 2; c. se non sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione; d. se priva dell'allegato 1; e. se priva del Progetto di promozione del marchio (allegato 2) di cui al comma 6; f. se non inviata da PEC dell'associazione o carente della procura speciale compilata secondo quanto previsto dal modulo di procura speciale (allegato 3) o priva della copia fotostatica di un documento di identita' in corso di validita' del procuratore speciale; g. se presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3 o privi dei requisiti di cui allo stesso articolo; h. qualora in corso di istruttoria della domanda di agevolazione la domanda di registrazione/conversione non risultasse accolta dall'UIBM. 10. Per informazioni relative al contenuto del presente provvedimento e sulle procedure di presentazione della domanda: info@marchicollettivi.it