Art. 8 Istruttoria dei progetti e concessione dell'agevolazione 1. I progetti presentati regolarmente entro i termini e modalita' di cui all'art. 7 saranno oggetto di istruttoria compiuta dal soggetto gestore entro sessanta giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione. 2. L'istruttoria delle domande e' effettuata dal soggetto gestore che verifica la regolarita' formale e la completezza della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilita' previste dal presente provvedimento nonche', sulla base della documentazione prodotta, effettua un esame di merito. 3. Il soggetto gestore puo' richiedere precisazioni, integrazioni e chiarimenti in relazione ai dati e alla documentazione prodotta, ove ritenuti necessari per la definizione dell'istruttoria e l'adozione del provvedimento di concessione. Tali richieste sono comunicate nelle forme descritte al successivo art. 12. Al fine di consentire un piu' agevole completamento dell'istruttoria, le precisazioni, le integrazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dall'associazione entro e non oltre il termine perentorio stabilito dal soggetto gestore in base alla tipologia di richiesta. In caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, la domanda decade e ne viene data comunicazione all'associazione interessata. 4. L'istruttoria si conclude con l'ammissibilita' della domanda e la determinazione dell'importo totale di spese ammissibili e della relativa agevolazione concedibile, ovvero con il diniego dell'agevolazione, debitamente motivato. Il provvedimento di diniego e' notificato all'associazione interessata, nelle forme descritte al successivo art. 12. 5. In base alle risorse disponibili di cui all'art. 6, comma 6, il soggetto gestore adotta il provvedimento di concessione dell'agevolazione con l'indicazione delle spese ammissibili e delle agevolazioni concesse che viene notificato all'associazione interessato. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili risultasse maggiore alle predette risorse disponibili il soggetto gestore procedera' ad una riduzione proporzionale delle agevolazioni concedibili tra tutti i progetti ammissibili. 6. Nel caso in cui, in corso di esecuzione del progetto, emerga la necessita' di adottare modifiche che tuttavia non alterino gli obiettivi e le finalita' del progetto stesso, l'associazione beneficiaria le sottopone alla necessaria approvazione del soggetto gestore, nelle forme descritte al successivo art. 12. In fase di rendicontazione non saranno prese in considerazione modifiche progettuali non espressamente autorizzate.