Art. 8 
 
      Istruttoria dei progetti e concessione dell'agevolazione 
 
  1. I progetti presentati regolarmente entro i termini  e  modalita'
di cui  all'art.  7  saranno  oggetto  di  istruttoria  compiuta  dal
soggetto gestore entro sessanta giorni dalla chiusura dei termini per
la presentazione delle domande di agevolazione. 
  2. L'istruttoria delle domande e' effettuata dal  soggetto  gestore
che verifica la regolarita' formale e la completezza della domanda di
agevolazione,  la  sussistenza  dei  requisiti,  le   condizioni   di
ammissibilita' previste dal  presente  provvedimento  nonche',  sulla
base della documentazione prodotta, effettua un esame di merito. 
  3. Il soggetto gestore puo' richiedere precisazioni, integrazioni e
chiarimenti in relazione ai dati e alla documentazione prodotta,  ove
ritenuti necessari per la definizione dell'istruttoria  e  l'adozione
del provvedimento di  concessione.  Tali  richieste  sono  comunicate
nelle forme descritte al successivo art. 12. Al fine di consentire un
piu' agevole  completamento  dell'istruttoria,  le  precisazioni,  le
integrazioni e i  chiarimenti  richiesti  dovranno  essere  trasmessi
dall'associazione entro e non oltre il termine  perentorio  stabilito
dal soggetto gestore in base alla tipologia di richiesta. In caso  di
incompleta o mancata risposta  a  detta  richiesta  entro  il  citato
termine,  la  domanda  decade   e   ne   viene   data   comunicazione
all'associazione interessata. 
  4. L'istruttoria si conclude con l'ammissibilita' della  domanda  e
la determinazione dell'importo totale di spese  ammissibili  e  della
relativa   agevolazione   concedibile,   ovvero   con   il    diniego
dell'agevolazione, debitamente motivato. Il provvedimento di  diniego
e' notificato all'associazione interessata, nelle forme descritte  al
successivo art. 12. 
  5. In base alle risorse disponibili di cui all'art. 6, comma 6,  il
soggetto   gestore   adotta   il   provvedimento    di    concessione
dell'agevolazione con l'indicazione delle spese ammissibili  e  delle
agevolazioni   concesse   che   viene   notificato   all'associazione
interessato. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni
concedibili risultasse maggiore alle predette risorse disponibili  il
soggetto gestore procedera'  ad  una  riduzione  proporzionale  delle
agevolazioni concedibili tra tutti i progetti ammissibili. 
  6. Nel caso in cui, in corso di esecuzione del progetto, emerga  la
necessita' di  adottare  modifiche  che  tuttavia  non  alterino  gli
obiettivi  e  le  finalita'  del  progetto   stesso,   l'associazione
beneficiaria le sottopone alla necessaria approvazione  del  soggetto
gestore, nelle forme descritte al successivo  art.  12.  In  fase  di
rendicontazione  non  saranno  prese  in   considerazione   modifiche
progettuali non espressamente autorizzate.