Art. 10 
 
                 Ufficio per le relazioni sindacali 
 
  1. L'Ufficio per le relazioni  sindacali  svolge  le  attivita'  di
indirizzo e coordinamento in materia  di  relazioni  sindacali  delle
amministrazioni pubbliche; cura  i  rapporti  con  l'Agenzia  per  la
rappresentanza negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni  ai  fini
della  definizione  dei  procedimenti  relativi  alla  contrattazione
collettiva  nazionale  ed  integrativa  per  i  pubblici  dipendenti.
L'ufficio svolge  le  attivita'  inerenti  i  procedimenti  negoziali
previsti per la definizione della disciplina del rapporto  di  lavoro
del personale di cui all'art. 3  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni;  svolge
attivita' di indirizzo per la rilevazione dei dati sulla  consistenza
associativa delle confederazioni e delle organizzazioni  sindacali  e
di controllo in materia di riconoscimento delle prerogative  e  delle
liberta' sindacali, nonche' in relazione all'esercizio del diritto di
sciopero nel settore del pubblico impiego e cura i  rapporti  con  la
Commissione di garanzia di cui alla legge 12 giugno 1990,  n.  146  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi: 
    a) «Servizio per la contrattazione  collettiva»:  predisposizione
di  atti  finalizzati  all'esercizio  del  potere  di  indirizzo  nei
confronti  dell'Agenzia  per  la   rappresentanza   negoziale   delle
amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi  dell'art.  41   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;  attivita'   istruttoria   e   di   coordinamento   dei
procedimenti di contrattazione collettiva nazionale; attuazione degli
adempimenti  normativi  in  materia  di  certificazione   dei   costi
contrattuali;  attivita'   di   accertamento   della   compatibilita'
economico-finanziaria dei contratti integrativi  ai  sensi  dell'art.
40-bis,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.   165   del   2001;
monitoraggio della  contrattazione  integrativa;  attivita'  connesse
alla predisposizione delle relazioni  tecniche  ed  illustrative  dei
contratti integrativi; 
    b)  «Servizio   per   i   procedimenti   negoziali   e   per   la
rappresentativita' sindacale e gli scioperi»:  attivita'  inerenti  i
procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento  pubblicistico
di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e
successive  modificazioni  ed   integrazioni;   coordinamento   delle
amministrazioni coinvolte, attivita' istruttoria, di  negoziazione  e
concertazione   relativamente    al    personale    ad    ordinamento
pubblicistico; attivita' inerenti  la  rappresentanza  sindacale,  il
controllo delle prerogative  e  dei  diritti  sindacali,  nonche'  le
procedure relative alla erogazione delle prestazioni  indispensabili;
collaborazione  con  le  amministrazioni  e  con  la  Commissione  di
garanzia di cui alla legge 12  giugno  1990,  n.  146,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio del diritto  di
sciopero nel settore pubblico.