Art. 10 Ufficio per le relazioni sindacali 1. L'Ufficio per le relazioni sindacali svolge le attivita' di indirizzo e coordinamento in materia di relazioni sindacali delle amministrazioni pubbliche; cura i rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ai fini della definizione dei procedimenti relativi alla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa per i pubblici dipendenti. L'ufficio svolge le attivita' inerenti i procedimenti negoziali previsti per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro del personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; svolge attivita' di indirizzo per la rilevazione dei dati sulla consistenza associativa delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali e di controllo in materia di riconoscimento delle prerogative e delle liberta' sindacali, nonche' in relazione all'esercizio del diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego e cura i rapporti con la Commissione di garanzia di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi: a) «Servizio per la contrattazione collettiva»: predisposizione di atti finalizzati all'esercizio del potere di indirizzo nei confronti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; attivita' istruttoria e di coordinamento dei procedimenti di contrattazione collettiva nazionale; attuazione degli adempimenti normativi in materia di certificazione dei costi contrattuali; attivita' di accertamento della compatibilita' economico-finanziaria dei contratti integrativi ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; monitoraggio della contrattazione integrativa; attivita' connesse alla predisposizione delle relazioni tecniche ed illustrative dei contratti integrativi; b) «Servizio per i procedimenti negoziali e per la rappresentativita' sindacale e gli scioperi»: attivita' inerenti i procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; coordinamento delle amministrazioni coinvolte, attivita' istruttoria, di negoziazione e concertazione relativamente al personale ad ordinamento pubblicistico; attivita' inerenti la rappresentanza sindacale, il controllo delle prerogative e dei diritti sindacali, nonche' le procedure relative alla erogazione delle prestazioni indispensabili; collaborazione con le amministrazioni e con la Commissione di garanzia di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore pubblico.