Art. 13 Ispettorato per la funzione pubblica 1. L'Ispettorato per la funzione pubblica, di seguito denominato «Ispettorato», in relazione ai compiti attribuiti dall'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come ridefiniti dall'art. 71 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, vigila sulla conformita' dell'azione amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento, su segnalazione di cittadini e imprese; sull'applicazione delle misure di semplificazione; sul rispetto delle disposizioni in materia di controlli interni e di contenimento dei costi, anche in collaborazione con la Guardia di finanza ed i servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato; sull'effettivo esercizio dei poteri disciplinari. Per lo svolgimento dell'attivita', l'Ispettorato si avvale di personale assegnato al Dipartimento della funzione pubblica e dell'aliquota prevista nel citato art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. L'Ispettorato assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attivita' del Nucleo della concretezza, di cui all'art. 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. A tal fine, effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 del citato art. 60-bis da parte delle pubbliche amministrazioni, nonche' le modalita' di organizzazione e di gestione dell'attivita' amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicita', proponendo eventuali misure correttive. 3. Di ogni sopralluogo e visita e' redatta una relazione, sottoscritta dal rappresentante dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonche' le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale contiene anche l'indicazione delle eventuali misure correttive. L'amministrazione, nei quindici giorni successivi, puo' formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti. 4. Con cadenza annuale, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite al Ministro per la pubblica amministrazione. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette tale relazione alle Camere.