Art. 13 
 
                Ispettorato per la funzione pubblica 
 
  1. L'Ispettorato per la funzione pubblica,  di  seguito  denominato
«Ispettorato», in relazione ai compiti attribuiti dall'art. 60, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  ridefiniti
dall'art. 71 del decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150  e
successive modificazioni ed integrazioni,  vigila  sulla  conformita'
dell'azione  amministrativa  ai  principi  di  imparzialita'  e  buon
andamento, su segnalazione di cittadini e imprese;  sull'applicazione
delle misure di semplificazione; sul rispetto delle  disposizioni  in
materia di controlli interni e di contenimento dei  costi,  anche  in
collaborazione con la Guardia di finanza ed i servizi ispettivi della
Ragioneria generale dello Stato; sull'effettivo esercizio dei  poteri
disciplinari. Per lo  svolgimento  dell'attivita',  l'Ispettorato  si
avvale di personale assegnato al Dipartimento della funzione pubblica
e dell'aliquota prevista nel citato art. 60,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2. L'Ispettorato assicura l'esercizio delle funzioni, delle  azioni
e delle attivita' del  Nucleo  della  concretezza,  di  cui  all'art.
60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga
alle procedure previste nel medesimo articolo. A tal  fine,  effettua
sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato  di  attuazione
delle disposizioni del Piano  triennale  delle  azioni  concrete  per
l'efficienza delle pubbliche amministrazioni di cui al  comma  2  del
citato art. 60-bis da parte delle pubbliche amministrazioni,  nonche'
le  modalita'  di  organizzazione  e   di   gestione   dell'attivita'
amministrativa alla luce dei  criteri  di  efficienza,  efficacia  ed
economicita', proponendo eventuali misure correttive. 
  3.  Di  ogni  sopralluogo  e  visita  e'  redatta  una   relazione,
sottoscritta dal rappresentante  dell'amministrazione  o  da  un  suo
delegato, da cui risultano le visite e le  rilevazioni  eseguite,  le
richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita,  nonche'
le risposte e i  chiarimenti  ricevuti.  Il  verbale  contiene  anche
l'indicazione delle eventuali misure  correttive.  L'amministrazione,
nei quindici giorni successivi, puo' formulare osservazioni e fornire
ulteriori documenti. 
  4. Con cadenza annuale, il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e  delle  visite
al Ministro per la  pubblica  amministrazione.  Il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione trasmette tale relazione alle Camere.