Art. 2 
 
                              Funzioni 
 
  1. Il Dipartimento  e'  la  struttura  di  cui  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri si avvale per lo  svolgimento  delle  funzioni
indicate dall'art. 14 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° ottobre 2012, dal decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e  dalle  altre
disposizioni di legge o di  regolamento.  Il  Dipartimento,  inoltre,
fornisce al Ministro per la pubblica amministrazione, se nominato, il
supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente
del Consiglio dei ministri.