Art. 3 Ministro per la pubblica amministrazione 1. Il Ministro per la pubblica amministrazione, di seguito indicato Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento. 2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 3. Il Ministro puo' avvalersi, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, della collaborazione degli esperti di cui all'art. 2, commi primo, secondo, terzo ed all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536. 4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni. 5. Il Ministro puo', nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.