Art. 4 
 
                        Capo del Dipartimento 
 
  1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli  articoli  18,
21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione  ed
il funzionamento del Dipartimento e risponde della  sua  attivita'  e
dei risultati raggiunti, in relazione agli atti di indirizzo politico
ed  agli  obiettivi  strategici  fissati   dal   Ministro,   coordina
l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale e  assicura
il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli  di
diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il  coordinamento
da parte del Capo di Gabinetto  tra  le  funzioni  di  indirizzo  del
Ministro e le attivita' di gestione del Dipartimento. 
  2. Il Capo del Dipartimento e' coadiuvato da una segreteria per  il
supporto allo svolgimento delle attivita' correnti. 
  3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento ed a  supporto
delle pertinenti funzioni di coordinamento  operano  il  responsabile
del controllo di gestione  ed  i  servizi  con  le  attribuzioni  per
ciascuno di seguito indicate: 
    a) «Servizio per i rapporti istituzionali, la programmazione e la
vigilanza»: cura  delle  questioni  di  carattere  generale  relative
all'attivita'  degli  uffici  del  Dipartimento;  rapporti   con   il
Segretariato generale e con gli altri organi istituzionali;  rapporti
con l'Ufficio per il controllo interno e coordinamento dell'attivita'
degli  uffici  in  materia  di  trasparenza   e   prevenzione   della
corruzione; programmazione strategica ed  operativa  degli  uffici  e
programmazione   finanziaria;   valutazione   dei    dirigenti    del
Dipartimento; predisposizione della relazione annuale  al  Parlamento
sullo  stato  della  pubblica  amministrazione;  supporto,  anche  in
collaborazione  con  gli  uffici  del  Dipartimento  competenti   per
materia, all'esercizio delle funzioni attribuite al  Dipartimento  ed
al  Ministro  con  riferimento  al  FormezPA  ai  sensi  del  decreto
legislativo 25  gennaio  2010,  n.  6,  nonche'  all'esercizio  delle
funzioni di vigilanza sugli enti attribuite  al  Dipartimento  ed  al
Ministro o  a  questi  delegate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, riferite, secondo la disciplina propria  di  ciascun  ente,
alla nomina degli organi ed al controllo sui regolamenti e sugli atti
di organizzazione interna,  di  pianificazione  e  di  programmazione
finanziaria; 
    b) «Servizio per  le  attivita'  internazionali»:  partecipazione
italiana alle attivita' dell'Unione europea,  dell'OCSE  e  di  altre
organizzazioni  internazionali  inerenti  la  modernizzazione   della
pubblica amministrazione; supporto agli uffici del  Dipartimento  che
partecipano alle attivita' internazionali; diffusione nella  pubblica
amministrazione   italiana    delle    conoscenze    relative    alla
modernizzazione  del  settore  pubblico  derivanti  dalle   attivita'
internazionali; cura dei rapporti con amministrazioni di altri Paesi;
attivita'  inerenti  la  mobilita'  temporanea   internazionale   dei
funzionari italiani; 
    c) «Servizio  per  la  programmazione  europea  e  i  controlli»:
programmazione  strategica  degli  interventi  finanziati  dai  fondi
strutturali e di investimento europei (SIE) e dal  Fondo  sviluppo  e
coesione (FSC); definizione degli indirizzi attuativi;  coordinamento
dei  rapporti  con  il  partenariato  istituzionale;  gestione  delle
attivita' di supporto al Comitato di Pilotaggio per il  coordinamento
degli  interventi  OT11  «Capacita'  istituzionale»  e  OT2   «Agenda
digitale»;   cura   delle   relative   attivita'   di   comunicazione
istituzionale; selezione degli  interventi  a  regia;  partecipazione
alle  attivita'   di   sorveglianza   (riunioni   del   comitato   di
sorveglianza, tavoli tematici, gruppi tecnici di  lavoro);  controlli
di primo livello sugli interventi a titolarita' del Dipartimento. 
  4. Il  Ministro,  su  proposta  del  Capo  del  Dipartimento,  puo'
conferire  l'incarico  di  vice  capo  del  Dipartimento  a  uno  dei
coordinatori degli uffici del Dipartimento. In assenza del  dirigente
preposto ad uno degli uffici di  livello  dirigenziale  generale  del
Dipartimento, la direzione dell'ufficio  e'  temporaneamente  assunta
dal Capo  del  Dipartimento,  salvo  che,  sentito  quest'ultimo,  il
Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente.