Art. 4 Capo del Dipartimento 1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli atti di indirizzo politico ed agli obiettivi strategici fissati dal Ministro, coordina l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Dipartimento. 2. Il Capo del Dipartimento e' coadiuvato da una segreteria per il supporto allo svolgimento delle attivita' correnti. 3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento ed a supporto delle pertinenti funzioni di coordinamento operano il responsabile del controllo di gestione ed i servizi con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate: a) «Servizio per i rapporti istituzionali, la programmazione e la vigilanza»: cura delle questioni di carattere generale relative all'attivita' degli uffici del Dipartimento; rapporti con il Segretariato generale e con gli altri organi istituzionali; rapporti con l'Ufficio per il controllo interno e coordinamento dell'attivita' degli uffici in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione; programmazione strategica ed operativa degli uffici e programmazione finanziaria; valutazione dei dirigenti del Dipartimento; predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione; supporto, anche in collaborazione con gli uffici del Dipartimento competenti per materia, all'esercizio delle funzioni attribuite al Dipartimento ed al Ministro con riferimento al FormezPA ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, nonche' all'esercizio delle funzioni di vigilanza sugli enti attribuite al Dipartimento ed al Ministro o a questi delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri, riferite, secondo la disciplina propria di ciascun ente, alla nomina degli organi ed al controllo sui regolamenti e sugli atti di organizzazione interna, di pianificazione e di programmazione finanziaria; b) «Servizio per le attivita' internazionali»: partecipazione italiana alle attivita' dell'Unione europea, dell'OCSE e di altre organizzazioni internazionali inerenti la modernizzazione della pubblica amministrazione; supporto agli uffici del Dipartimento che partecipano alle attivita' internazionali; diffusione nella pubblica amministrazione italiana delle conoscenze relative alla modernizzazione del settore pubblico derivanti dalle attivita' internazionali; cura dei rapporti con amministrazioni di altri Paesi; attivita' inerenti la mobilita' temporanea internazionale dei funzionari italiani; c) «Servizio per la programmazione europea e i controlli»: programmazione strategica degli interventi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e dal Fondo sviluppo e coesione (FSC); definizione degli indirizzi attuativi; coordinamento dei rapporti con il partenariato istituzionale; gestione delle attivita' di supporto al Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT11 «Capacita' istituzionale» e OT2 «Agenda digitale»; cura delle relative attivita' di comunicazione istituzionale; selezione degli interventi a regia; partecipazione alle attivita' di sorveglianza (riunioni del comitato di sorveglianza, tavoli tematici, gruppi tecnici di lavoro); controlli di primo livello sugli interventi a titolarita' del Dipartimento. 4. Il Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento, puo' conferire l'incarico di vice capo del Dipartimento a uno dei coordinatori degli uffici del Dipartimento. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'ufficio e' temporaneamente assunta dal Capo del Dipartimento, salvo che, sentito quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente.