Art. 5 
 
                   Organizzazione del Dipartimento 
 
  1.  Il  Dipartimento  si  articola  in  otto  uffici   di   livello
dirigenziale generale, ivi compreso  l'Ispettorato  per  la  funzione
pubblica, e in ventuno servizi di livello dirigenziale non  generale,
compresi quelli di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto. 
  2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti: 
    a) Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione; 
    b) Ufficio per l'innovazione amministrativa,  lo  sviluppo  delle
competenze e la comunicazione; 
    c) Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico; 
    d) Ufficio per la valutazione della performance; 
    e) Ufficio per le relazioni sindacali; 
    f) Ufficio per la gestione amministrativa; 
    g) Ufficio per i concorsi e il reclutamento; 
    h) Ispettorato per la funzione pubblica. 
  3. Gli uffici del Dipartimento ove individuati come uffici tematici
competenti  nell'ambito  degli  interventi  cofinanziati  dai   fondi
strutturali e d'investimento europei (SIE) affidati al  Dipartimento,
curano la gestione amministrativa  degli  interventi  e  le  relative
operazioni di pagamento, monitoraggio e rendicontazione. 
  4.  Gli  uffici  del  Dipartimento,  nelle   materie   di   propria
competenza, forniscono supporto per le attivita' di  comunicazione  e
curano  le   attivita'   per   il   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa. 
  5. Nelle materie di loro competenza, gli  uffici  del  Dipartimento
collaborano  al  disegno  e   allo   sviluppo   delle   banche   dati
istituzionali del Dipartimento, delle  quali  curano  la  verifica  e
l'analisi dei dati. 
  6. Per le attivita' di loro competenza, gli uffici del Dipartimento
si avvalgono anche  del  personale  di  cui  all'art.  60-quater  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.