Art. 5 Organizzazione del Dipartimento 1. Il Dipartimento si articola in otto uffici di livello dirigenziale generale, ivi compreso l'Ispettorato per la funzione pubblica, e in ventuno servizi di livello dirigenziale non generale, compresi quelli di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto. 2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti: a) Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione; b) Ufficio per l'innovazione amministrativa, lo sviluppo delle competenze e la comunicazione; c) Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico; d) Ufficio per la valutazione della performance; e) Ufficio per le relazioni sindacali; f) Ufficio per la gestione amministrativa; g) Ufficio per i concorsi e il reclutamento; h) Ispettorato per la funzione pubblica. 3. Gli uffici del Dipartimento ove individuati come uffici tematici competenti nell'ambito degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) affidati al Dipartimento, curano la gestione amministrativa degli interventi e le relative operazioni di pagamento, monitoraggio e rendicontazione. 4. Gli uffici del Dipartimento, nelle materie di propria competenza, forniscono supporto per le attivita' di comunicazione e curano le attivita' per il rafforzamento della capacita' amministrativa. 5. Nelle materie di loro competenza, gli uffici del Dipartimento collaborano al disegno e allo sviluppo delle banche dati istituzionali del Dipartimento, delle quali curano la verifica e l'analisi dei dati. 6. Per le attivita' di loro competenza, gli uffici del Dipartimento si avvalgono anche del personale di cui all'art. 60-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.