Art. 9 Ufficio per la valutazione della performance 1. L'Ufficio per la valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche svolge le funzioni relative al ciclo di gestione della performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, trasferite al Dipartimento ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; assicura le attivita' di indirizzo, coordinamento e promozione della misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche, individuate dal regolamento di cui all'art. 19, comma 10, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, adeguandole alla successiva evoluzione normativa; assicura il raccordo con le attivita' delle esistenti agenzie di valutazione; cura le attivita' inerenti gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV). 2. L'ufficio si articola nei seguenti servizi: a) «Servizio per la valutazione indipendente»: istituzione e aggiornamento dell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV; valorizzazione delle esperienze di valutazione degli impatti delle amministrazioni pubbliche; alimentazione del sistema informativo per la valutazione delle amministrazioni pubbliche; progettazione di interventi per accrescere l'efficacia dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, nonche' la loro integrazione con i sistemi di riskmanagement; sostegno alla sperimentazione e disseminazione di buone pratiche; b) «Servizio per il miglioramento della performance»: indirizzi per la semplificazione del sistema per la misurazione e valutazione della performance, per il raccordo del ciclo della performance con la programmazione finanziaria e con il sistema dei controlli interni; raccordo con le attivita' di misurazione delle esistenti agenzie di valutazione; monitoraggio dell'attuazione degli indirizzi da parte delle amministrazioni dello Stato; predisposizione di una relazione periodica sulla valutazione della performance delle amministrazioni centrali.