Art. 9 
 
            Ufficio per la valutazione della performance 
 
  1.  L'Ufficio  per   la   valutazione   della   performance   delle
amministrazioni pubbliche svolge le funzioni  relative  al  ciclo  di
gestione della performance di cui al decreto legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, trasferite al Dipartimento ai sensi dell'art. 19, comma
9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge,  con
modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114;  assicura  le
attivita' di indirizzo, coordinamento e promozione della  misurazione
e valutazione  della  performance  delle  amministrazioni  pubbliche,
individuate dal regolamento di cui all'art. 19, comma 10, del  citato
decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  adeguandole  alla  successiva
evoluzione normativa; assicura il raccordo  con  le  attivita'  delle
esistenti agenzie di valutazione;  cura  le  attivita'  inerenti  gli
Organismi indipendenti di valutazione (OIV). 
  2. L'ufficio si articola nei seguenti servizi: 
    a) «Servizio per  la  valutazione  indipendente»:  istituzione  e
aggiornamento  dell'Elenco  nazionale  dei  componenti   degli   OIV;
valorizzazione delle esperienze di valutazione  degli  impatti  delle
amministrazioni pubbliche; alimentazione del sistema informativo  per
la valutazione  delle  amministrazioni  pubbliche;  progettazione  di
interventi per accrescere l'efficacia dei sistemi  di  misurazione  e
valutazione della performance, nonche' la  loro  integrazione  con  i
sistemi  di   riskmanagement;   sostegno   alla   sperimentazione   e
disseminazione di buone pratiche; 
    b) «Servizio per il miglioramento della  performance»:  indirizzi
per la semplificazione del sistema per la misurazione  e  valutazione
della performance, per il raccordo del ciclo della performance con la
programmazione finanziaria e con il sistema  dei  controlli  interni;
raccordo con le attivita' di misurazione delle esistenti  agenzie  di
valutazione; monitoraggio dell'attuazione degli  indirizzi  da  parte
delle amministrazioni dello Stato; predisposizione di  una  relazione
periodica sulla valutazione della performance  delle  amministrazioni
centrali.