Art. 2 Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria 1. Le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione. Possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti. 2. La nomina del segretario e' disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la piu' elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parita' di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila. 3. Le convenzioni per l'ufficio di segretario sono comunicate, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'albo dei segretari comunali e provinciali, per la presa d'atto da parte dell'Albo nazionale ovvero delle sezioni regionali secondo la rispettiva competenza, ai fini della classificazione della sede e assegnazione del segretario individuato. 4. Ai sensi del comma 3, sono altresi' comunicate le modifiche alle convenzioni, per la presa d'atto finalizzata all'eventuale nuova classificazione della sede e alla conferma dell'assegnazione del segretario titolare. La presa d'atto e' rigettata, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se, a seguito di un incremento del numero degli enti partecipanti alla convenzione, il segretario titolare non dovesse risultare piu' in possesso dei requisiti previsti per la titolarita' della sede convenzionata di nuova classificazione. 5. In caso di riduzione del numero degli enti aderenti alla convenzione, il segretario gia' assegnato conserva, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la titolarita' della sede convenzionata risultante dalla modifica, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla relativa somma delle popolazioni. In tal caso, il segretario puo' richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilita'.