Art. 2 
 
                  Classificazione delle convenzioni 
                     per l'ufficio di segreteria 
 
  1. Le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai  sensi
dell'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30  dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020,  n.
8, ai fini della nomina del segretario  titolare,  sulla  base  della
somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla  convenzione.
Possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti. 
  2. La nomina del segretario e' disposta dal sindaco del  comune,  o
dal   presidente   della   provincia,   avente   la   piu'    elevata
classificazione  tra  gli  enti  in  convenzione  e,  a  parita'   di
classificazione, da  quello  avente  la  maggiore  popolazione.  Tale
comune o provincia assume il ruolo di ente capofila. 
  3. Le convenzioni per l'ufficio di segretario sono  comunicate,  ai
sensi dell'art. 98, comma 3,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'albo dei segretari comunali e
provinciali, per la presa d'atto da parte dell'Albo nazionale  ovvero
delle sezioni regionali secondo la  rispettiva  competenza,  ai  fini
della  classificazione  della  sede  e  assegnazione  del  segretario
individuato. 
  4. Ai sensi del comma 3, sono altresi' comunicate le modifiche alle
convenzioni, per la  presa  d'atto  finalizzata  all'eventuale  nuova
classificazione della sede  e  alla  conferma  dell'assegnazione  del
segretario titolare. La presa d'atto e' rigettata, in applicazione di
quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  se,  a  seguito  di  un
incremento del numero degli enti partecipanti  alla  convenzione,  il
segretario titolare  non  dovesse  risultare  piu'  in  possesso  dei
requisiti previsti per la titolarita'  della  sede  convenzionata  di
nuova classificazione. 
  5. In caso  di  riduzione  del  numero  degli  enti  aderenti  alla
convenzione, il segretario gia' assegnato conserva,  in  applicazione
di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la titolarita' della sede
convenzionata risultante dalla modifica, anche  qualora  iscritto  in
una fascia  professionale  superiore  a  quella  corrispondente  alla
relativa somma delle popolazioni. In tal  caso,  il  segretario  puo'
richiedere, con il consenso dell'ente capofila,  il  collocamento  in
disponibilita'.