Art. 3 
 
           Inquadramento giuridico e trattamento economico 
            del segretario titolare di sede convenzionata 
 
  1.  L'inquadramento  giuridico  ed  il  trattamento  economico  del
segretario  titolare  di  sede  convenzionata  e'  determinato  dalla
classificazione della  sede  al  momento  dell'assegnazione  o  della
conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente. 
  2. Gli istituti giuridici ed economici  connessi  allo  svolgimento
del  rapporto  di  servizio   del   segretario   titolare   di   sede
convenzionata  sono  applicati  dall'ente  capofila.  La  convenzione
disciplina anche le modalita' di riparto tra gli enti dell'onere  per
il  trattamento  economico  del  segretario   titolare   della   sede
convenzionata. Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art.
33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito  con
modificazioni dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  ciascun  comune
computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per  il
comune capofila, non  rilevano  le  entrate  correnti  derivanti  dai
rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a  seguito  del  riparto
della predetta spesa. 
  3. Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di  scioglimento
anticipato,  il  segretario  conserva  la  titolarita'   della   sede
dell'ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99,
comma 2, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, anche qualora  iscritto  in  una  fascia  professionale
superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale  ente.  In
tal caso, il segretario puo' richiedere, con  il  consenso  dell'ente
capofila, il collocamento in disponibilita'.