Art. 4 Trattamento economico del segretario in caso di collocamento in disponibilita' 1. Il trattamento economico dei segretari di sedi convenzionate sulla base dei nuovi criteri, che vengono collocati in disponibilita', e' definito dall'art. 16-ter, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. 2. Il segretario in disponibilita', nominato titolare di una sede di segreteria convenzionata, in caso di successiva e nuova classificazione di tale sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, comma 5, e 3, comma 3, decade dal beneficio della conservazione del trattamento economico, di cui all'art. 43, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001.