Art. 4 
 
                Trattamento economico del segretario 
              in caso di collocamento in disponibilita' 
 
  1. Il trattamento economico dei  segretari  di  sedi  convenzionate
sulla  base   dei   nuovi   criteri,   che   vengono   collocati   in
disponibilita',  e'  definito  dall'art.  16-ter,   comma   13,   del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. 
  2. Il segretario in disponibilita', nominato titolare di  una  sede
di  segreteria  convenzionata,  in  caso  di   successiva   e   nuova
classificazione di tale sede, fermo restando  quanto  previsto  dagli
articoli 2, comma 5,  e  3,  comma  3,  decade  dal  beneficio  della
conservazione del trattamento economico, di cui all'art. 43, comma 2,
del C.C.N.L. del 16 maggio 2001.