Art. 5 Disciplina transitoria delle convenzioni gia' stipulate 1. Le sedi di segreteria convenzionate per le quali l'assegnazione del segretario titolare sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano classificate, sino alla naturale scadenza, secondo la popolazione del comune appartenente alla convenzione che ha disposto la nomina ai sensi dell'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di modificazione del numero degli enti aderenti alla convenzione si applica l'art. 2, commi 4 e 5. 2. Alla scadenza delle convenzioni di cui al comma 1 ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarita' della sede dell'ente capofila in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario puo' richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilita'. 3. Ai segretari titolari delle sedi convenzionate di cui al comma 1 che vengono collocati in disponibilita' e' corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, secondo i criteri previsti dalla contrattazione collettiva.