Art. 5 
 
       Disciplina transitoria delle convenzioni gia' stipulate 
 
  1. Le sedi di segreteria convenzionate per le quali  l'assegnazione
del segretario titolare sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del
presente decreto restano classificate, sino alla  naturale  scadenza,
secondo la popolazione del comune appartenente alla  convenzione  che
ha disposto la nomina ai sensi dell'art. 99, comma 2, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267.  In  caso  di
modificazione del numero degli  enti  aderenti  alla  convenzione  si
applica l'art. 2, commi 4 e 5. 
  2. Alla scadenza delle convenzioni di cui al comma 1 ovvero in caso
di scioglimento anticipato, il  segretario  conserva  la  titolarita'
della sede dell'ente capofila in  applicazione  di  quanto  stabilito
dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto  legislativo
18 agosto  2000,  n.  267,  anche  qualora  iscritto  in  una  fascia
professionale superiore a quella corrispondente alla  popolazione  di
tale ente. In  tal  caso,  il  segretario  puo'  richiedere,  con  il
consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilita'. 
  3. Ai segretari titolari delle sedi convenzionate di cui al comma 1
che vengono collocati in disponibilita' e' corrisposto il trattamento
economico in godimento presso l'ultima sede di  servizio,  secondo  i
criteri previsti dalla contrattazione collettiva.