IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2020, n. 275; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e all'interno dell'Unione europea e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19; Visto il verbale n. 111 della seduta del 1° ottobre 2020 nella quale il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni, ha espresso un parere tecnico non ostativo al progetto proposto dall'Ente gestore dell'Aeroporto internazionale di Roma Fiumicino, avente ad oggetto la sperimentazione di voli con a bordo esclusivamente passeggeri con attestato di negativita' al test molecolare o antigenico (cd. voli «Covid-tested»), demandando alla Direzione generale della prevenzione sanitaria una piu' approfondita analisi relativa alla «filiera di negativita' certificata» al SARS-COv-2 dei medesimi passeggeri; Vista la nota prot. n. 34586 del 26 ottobre 2020, con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria ha espresso il proprio nulla osta alla realizzazione del progetto dei voli «Covid-tested», specificando, in ogni caso, «la necessita' di acquisire e verificare, prima dell'imbarco, la filiera di negativita' certificata al SARS-COV-2 dei passeggeri o attraverso l'esecuzione di test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT-PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone nelle 72 ore precedenti l'imbarco»; Vista la nota prot. n. AOO-ISS 0036257 del 18 novembre 2020, con la quale l'Istituto superiore di sanita' ha espresso «parere non ostativo alla realizzazione di trasporti aerei che garantiscano prima dell'imbarco l'acquisizione e la verifica di una negativita' ad una infezione acuta da SARS-CoV-2 certificata da laboratori abilitati», evidenziando l'importanza dell'effettuazione del test antigenico rapido «in tempi prossimi all'imbarco (...) alla luce delle tecnologie per la diagnostica rapida che si stanno rendendo disponibili»; Ritenuta l'iniziativa coerente con le misure di contenimento e gestione della epidemia da COVID-19 attuate in materia di limitazione degli spostamenti da e per l'estero; Ritenuto, in considerazione dell'approccio sperimentale dell'iniziativa, di circoscrivere l'operativita' del progetto, in sede di prima attuazione, ai voli con destinazione l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, in ragione della rilevanza dello scalo in questione in termini di traffico aereo, e solo ove ricorrano uno o piu' dei motivi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'art. 7 del medesimo decreto; Ritenuto, alla luce di quanto rappresentato dall'Istituto superiore di sanita', di prevedere l'effettuazione dei test in prossimita' dell'imbarco o comunque non oltre le quarantotto ore precedenti allo stesso; E m a n a la seguente ordinanza: Art. 1 Sperimentazione Voli «Covid-tested» 1. Sono considerati voli «Covid-tested», ai fini della presente ordinanza, i voli per i quali l'imbarco ai passeggeri e' consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all'imbarco, nel rispetto degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni. 2. In via sperimentale, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale con voli «Covid-tested», operativi dagli aeroporti di Francoforte «Frankfurt am Main», Monaco di Baviera «Franz Josef Strauss» Atlanta «Hartsfield-Jackson», New York «John Fitzgerald Kennedy» e «Newark Liberty», con destinazione l'aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, e' consentito l'ingresso e il transito nel territorio nazionale senza necessita', laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario previsti dall'art. 8, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.