Art. 2 
 
                    Obblighi voli «Covid-tested» 
 
  1. Le persone in partenza sui voli «Covid-tested», come individuati
nella  presente  ordinanza,  sono  tenute  a  consegnare  al  vettore
all'atto dell'imbarco e  a  chiunque  sia  deputato  a  effettuare  i
controlli, la certificazione attestante  il  risultato  negativo  del
test eseguito ai sensi dell'art. 1, comma 1, della presente ordinanza
nonche' la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020. 
  2. I vettori aerei sono tenuti ad  acquisire  e  verificare,  prima
dell'imbarco, la certificazione di cui al comma 1, anche ricorrendo a
modalita' digitali di lettura ed archiviazione e la dichiarazione  di
cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
3 novembre 2020. 
  3. I passeggeri dei voli provenienti dagli aeroporti internazionali
di New York «John Fitzgerald Kennedy»  e  «Newark  Liberty»,  nonche'
dall'aeroporto  di  Atlanta  «Hartsfield-Jackson»   sono,   altresi',
sottoposti a test molecolare (RT PCR)  o  antigenico  effettuato  per
mezzo di tampone all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino  «Leonardo  da
Vinci». 
  4. I voli «Covid-tested» a tal  fine  individuati  dovranno  essere
comunicati preventivamente al  Ministero  della  salute  che  potra',
laddove considerato opportuno,  autorizzare  voli  «Covid-tested»  di
ritorno verso gli  aeroporti  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  della
presente ordinanza. 
  5. Nel  caso  di  mancato  imbarco  sul  volo  «Covid-tested»,  per
risultato positivo al COVID-19,  e'  previsto,  a  cura  del  vettore
aereo, il rimborso del biglietto o l'emissione di un voucher di  pari
importo su richiesta del passeggero, entro quattordici  giorni  dalla
data  di  effettuazione  del  recesso  e  valido  per  diciotto  mesi
dall'emissione. I vettori aerei trattano i dati personali e  sanitari
dei passeggeri al solo fine di consentire  la  corretta  operativita'
dei voli «Covid-tested» e l'emissione del rimborso o del  voucher  su
richiesta del passeggero nel rispetto degli obblighi  previsti  dalla
normativa vigente in materia di  trattamento  dei  dati  personali  e
sanitari.