Art. 2 Obblighi voli «Covid-tested» 1. Le persone in partenza sui voli «Covid-tested», come individuati nella presente ordinanza, sono tenute a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, la certificazione attestante il risultato negativo del test eseguito ai sensi dell'art. 1, comma 1, della presente ordinanza nonche' la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020. 2. I vettori aerei sono tenuti ad acquisire e verificare, prima dell'imbarco, la certificazione di cui al comma 1, anche ricorrendo a modalita' digitali di lettura ed archiviazione e la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020. 3. I passeggeri dei voli provenienti dagli aeroporti internazionali di New York «John Fitzgerald Kennedy» e «Newark Liberty», nonche' dall'aeroporto di Atlanta «Hartsfield-Jackson» sono, altresi', sottoposti a test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino «Leonardo da Vinci». 4. I voli «Covid-tested» a tal fine individuati dovranno essere comunicati preventivamente al Ministero della salute che potra', laddove considerato opportuno, autorizzare voli «Covid-tested» di ritorno verso gli aeroporti di cui all'art. 1, comma 2, della presente ordinanza. 5. Nel caso di mancato imbarco sul volo «Covid-tested», per risultato positivo al COVID-19, e' previsto, a cura del vettore aereo, il rimborso del biglietto o l'emissione di un voucher di pari importo su richiesta del passeggero, entro quattordici giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione. I vettori aerei trattano i dati personali e sanitari dei passeggeri al solo fine di consentire la corretta operativita' dei voli «Covid-tested» e l'emissione del rimborso o del voucher su richiesta del passeggero nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sanitari.