IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 13-quater, comma 2 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, il quale prevede che i dati risultanti dalle comunicazioni di cui
all'art. 109, comma  3  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  sono
forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata  per
struttura  ricettiva,  all'Agenzia  delle  entrate,  che   li   rende
disponibili, anche a  fini  di  monitoraggio,  ai  comuni  che  hanno
istituito l'imposta di soggiorno,  di  cui  all'art.  4  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo  di  soggiorno,  di
cui all'art. 14, comma 16, lettera e)  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia  delle  entrate,
unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che  esercitano  attivita'
di intermediazione immobiliare ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi  del  rischio
relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali; 
  Visto l'art. 13-quater, comma 3 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 34, il quale stabilisce che i criteri, i termini  e  le  modalita'
per l'attuazione delle disposizioni del comma  2  dello  stesso  art.
13-quater sono stabiliti con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da  adottare
entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del medesimo decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  che  si  pronuncia
entro quarantacinque giorni dalla data di  trasmissione.  Decorso  il
termine di quarantacinque giorni, il  decreto  puo'  essere  comunque
adottato; 
  Visto l'art. 109, comma 3, del citato testo unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza,  che  disciplina  l'obbligo  di  comunicare  alle
questure territorialmente competenti l'arrivo di  persone  alloggiate
in strutture ricettive, secondo modalita' stabilite con  decreto  del
Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei  dati
personali; 
  Visto l'art. 19-bis, comma 1 del decreto-legge 4 ottobre  2018,  n.
113, convertito dalla legge  1°  dicembre  2018,  n.  132,  il  quale
dispone che l'art. 109  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  si
interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti  si  applicano
anche con riguardo ai locatori o sublocatori che  locano  immobili  o
parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  7   gennaio   2013
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2013),  con
il quale sono state stabilite le modalita' di comunicazione dei  dati
di cui al citato art. 109 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza; 
  Visto l'art. 4 del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,
sull'imposta  di   soggiorno   che   puo'   essere   istituita,   con
deliberazione del consiglio, dai comuni capoluogo di provincia, dalle
unioni di comuni nonche' dai comuni inclusi negli  elenchi  regionali
delle localita' turistiche o citta' d'arte, a carico  di  coloro  che
alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio  territorio,
da applicare,  secondo  criteri  di  gradualita'  in  proporzione  al
prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno; 
  Visto il contributo di soggiorno, di cui  all'art.  14,  comma  16,
lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  che  consente  a
Roma Capitale l'introduzione di un contributo di soggiorno  a  carico
di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della  citta',  da
applicare secondo criteri di gradualita'  in  proporzione  alla  loro
classificazione fino all'importo massimo di  10  euro  per  notte  di
soggiorno; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, concernente
il regime fiscale delle locazioni brevi e, in particolare,  il  comma
1, in base al quale per locazioni brevi si intendono i  contratti  di
locazione di immobili ad uso abitativo  di  durata  non  superiore  a
trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono  la  prestazione  dei
servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati
da  persone  fisiche,  al  di  fuori  dell'esercizio   di   attivita'
d'impresa, direttamente o tramite soggetti che  esercitano  attivita'
di  intermediazione  immobiliare,  ovvero  soggetti  che   gestiscono
portali telematici, mettendo in  contatto  persone  in  cerca  di  un
immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare; 
  Visto il comma 4 dell'art. 4 del richiamato decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, in base al quale i soggetti che esercitano attivita'  di
intermediazione immobiliare, nonche' quelli  che  gestiscono  portali
telematici, mettendo in contatto persone in ricerca  di  un  immobile
con  persone  che  dispongono  di  unita'  immobiliari   da   locare,
trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3  dello
stesso art. 4, conclusi per  il  loro  tramite  entro  il  30  giugno
dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i predetti dati; 
  Visto l'art. 4, comma 5 del medesimo del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, secondo il quale i  soggetti  residenti  nel  territorio
dello Stato che esercitano attivita' di intermediazione  immobiliare,
nonche'  quelli  che  gestiscono  portali  telematici,  mettendo   in
contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono
di unita' immobiliari da locare,  qualora  incassino  i  canoni  o  i
corrispettivi relativi ai contratti di cui  ai  commi  1  e  3  dello
stesso decreto-legge n. 50 del 2017, ovvero qualora intervengano  nel
pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano,  in  qualita'
di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento  sull'ammontare
dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al  beneficiario  e
provvedono al relativo versamento con le modalita' di cui all'art. 17
del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  e  alla  relativa
certificazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel  caso  in
cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui
al comma 2 dello stesso art. 4 del decreto-legge n. 50 del  2017,  la
ritenuta si considera operata a titolo di acconto; 
  Sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  nella
seduta del 6 agosto 2020, la quale ha espresso parere favorevole; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                Oggetto del provvedimento e finalita' 
 
  1. Con il presente decreto sono individuati i criteri, i termini  e
le modalita' per la fornitura da parte del Ministero dell'interno dei
dati  risultanti  dalle  comunicazioni  dei  gestori   di   strutture
ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, di  cui
all'art. 109, comma  3  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,
all'art. 19-bis, comma 1 del decreto-legge 4 ottobre  2018,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e
all'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  di  seguito
denominati «Struttura». 
  2. I dati sono resi  disponibili  dal  Ministero  dell'interno,  in
forma anonima e aggregata per struttura  all'Agenzia  delle  entrate,
che li rende disponibili ai comuni che hanno istituito  l'imposta  di
soggiorno, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14  marzo  2011,
n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'art.  14,  comma  16,
lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, previsto per  Roma
Capitale, di seguito «contributo». 
  3. L'Agenzia delle entrate utilizza i  dati,  unitamente  a  quelli
trasmessi dai soggetti che esercitano  attivita'  di  intermediazione
immobiliare ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi  del  rischio  relativamente
alla correttezza degli adempimenti fiscali.  I  comuni  utilizzano  i
dati  ricevuti  ai  fini  di  monitoraggio  e  per   lo   svolgimento
dell'attivita' di accertamento.