Art. 2 
 
            Termini e modalita' di trasmissione dei dati 
 
  1. Il Ministero dell'interno rende  disponibili  all'Agenzia  delle
entrate i dati, trasmessi ai sensi dell'art. 109, comma 3  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, in forma  anonima  e  aggregata,  per  struttura
identificata  come  risultante  dall'allegato  A  e  dalle   relative
specifiche tecniche, che fanno parte integrante del presente decreto.
Gli  eventuali  aggiornamenti  dell'allegato  A  e  delle  specifiche
tecniche sono adottati con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate,  sentiti  il  direttore  generale  delle  finanze  del
Ministero dell'economia e delle finanze e con il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e sono  pubblicati  sui
siti internet dell'Agenzia delle entrate  e  del  Dipartimento  delle
finanze:      rispettivamente       www.agenziaentrate.gov.it       e
www.finanze.gov.it I dati devono consentire l'individuazione del solo
numero  dei  soggetti  alloggiati,  senza  ulteriore  specificazione,
nonche' dei giorni di permanenza nella struttura, dichiarati all'atto
della registrazione. 
  2. I dati di cui al comma 1 sono resi disponibili tramite i servizi
di cooperazione applicativa con cadenza mensile  entro  la  fine  del
mese successivo a quello di riferimento. 
  3. L'Agenzia delle entrate rende disponibili ai  comuni  che  hanno
istituito l'imposta di  soggiorno  di  cui  all'art.  4  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e  il  contributo,  con  cadenza
semestrale, entro il 31 luglio dello  stesso  anno  ed  entro  il  31
gennaio dell'anno successivo sul portale SIATELV2-Puntofisco, i  dati
relativi alle strutture che sono ubicate nel proprio territorio. 
  4. Ai fini di cui al comma precedente, il Ministero dell'economia e
delle  finanze  -  Dipartimento  delle  finanze,  rende   disponibile
all'Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco
dei  comuni  che  hanno  istituito  l'imposta  di  soggiorno   e   il
contributo, elaborato sulla  base  degli  atti  pubblicati  sul  sito
internet www.finanze.gov.it entro il 31 dicembre dell'anno precedente
unitamente alle informazioni in merito alla data di pubblicazione sul
sito internet www.finanze.gov.it e  di  conseguente  acquisizione  di
efficacia dell'atto. 
  5. Per i comuni non compresi nell'elenco reso disponibile alla data
del 31 gennaio di cui al comma  4  e  che  hanno  comunque  istituito
l'imposta di soggiorno durante l'anno in cui l'Agenzia delle  entrate
rende  disponibili  i  dati  sulla  base  di  detto  elenco,  i  dati
concernenti l'annualita' in cui l'imposta  e'  stata  istituita  sono
resi disponibili  dall'Agenzia  delle  entrate  entro  il  31  luglio
dell'anno successivo a  quello  di  istituzione  dell'imposta.  Resta
ferma l'applicazione del comma 3. 
  6. A decorrere dall'anno di imposta 2020, l'elenco di cui al  comma
4 e' quello elaborato sulla base delle  pubblicazioni  effettuate  ai
sensi dell'art. 13, comma  15-quater  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, il quale dispone, tra l'altro, che  gli  atti  relativi
all'imposta di soggiorno e al  contributo  hanno  effetto  dal  primo
giorno del secondo mese successivo a quello della loro  pubblicazione
sul sito internet www.finanze.gov.it 
  7. I comuni  che  hanno  istituito  l'imposta  di  soggiorno  e  il
contributo  prima  dell'anno  di  imposta  2020  e  che   non   hanno
ottemperato  all'obbligo  di  cui   all'art.   13,   comma   15   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella versione  vigente  prima
della sua sostituzione effettuata dall'art. 15-bis, comma 1,  lettera
b)  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58,  sono  tenuti  ad
inserire, entro il 31 marzo 2021, nel portale del federalismo fiscale
gli atti gia' vigenti, al fine di ottenere la disponibilita' dei dati
relativi all'annualita' 2020 da parte dell'Agenzia delle entrate.  Se
gli inserimenti sono effettuati in  una  data  successiva,  l'Agenzia
delle entrate rende disponibili esclusivamente  i  dati  a  decorrere
dall'annualita' in cui e' avvenuta  la  pubblicazione  dell'atto  sul
sito www.finanze.gov.it