Art. 2
Termini e modalita' di trasmissione dei dati
1. Il Ministero dell'interno rende disponibili all'Agenzia delle
entrate i dati, trasmessi ai sensi dell'art. 109, comma 3 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, in forma anonima e aggregata, per struttura
identificata come risultante dall'allegato A e dalle relative
specifiche tecniche, che fanno parte integrante del presente decreto.
Gli eventuali aggiornamenti dell'allegato A e delle specifiche
tecniche sono adottati con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, sentiti il direttore generale delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e sono pubblicati sui
siti internet dell'Agenzia delle entrate e del Dipartimento delle
finanze: rispettivamente www.agenziaentrate.gov.it e
www.finanze.gov.it I dati devono consentire l'individuazione del solo
numero dei soggetti alloggiati, senza ulteriore specificazione,
nonche' dei giorni di permanenza nella struttura, dichiarati all'atto
della registrazione.
2. I dati di cui al comma 1 sono resi disponibili tramite i servizi
di cooperazione applicativa con cadenza mensile entro la fine del
mese successivo a quello di riferimento.
3. L'Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni che hanno
istituito l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo, con cadenza
semestrale, entro il 31 luglio dello stesso anno ed entro il 31
gennaio dell'anno successivo sul portale SIATELV2-Puntofisco, i dati
relativi alle strutture che sono ubicate nel proprio territorio.
4. Ai fini di cui al comma precedente, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento delle finanze, rende disponibile
all'Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco
dei comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno e il
contributo, elaborato sulla base degli atti pubblicati sul sito
internet www.finanze.gov.it entro il 31 dicembre dell'anno precedente
unitamente alle informazioni in merito alla data di pubblicazione sul
sito internet www.finanze.gov.it e di conseguente acquisizione di
efficacia dell'atto.
5. Per i comuni non compresi nell'elenco reso disponibile alla data
del 31 gennaio di cui al comma 4 e che hanno comunque istituito
l'imposta di soggiorno durante l'anno in cui l'Agenzia delle entrate
rende disponibili i dati sulla base di detto elenco, i dati
concernenti l'annualita' in cui l'imposta e' stata istituita sono
resi disponibili dall'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio
dell'anno successivo a quello di istituzione dell'imposta. Resta
ferma l'applicazione del comma 3.
6. A decorrere dall'anno di imposta 2020, l'elenco di cui al comma
4 e' quello elaborato sulla base delle pubblicazioni effettuate ai
sensi dell'art. 13, comma 15-quater del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, il quale dispone, tra l'altro, che gli atti relativi
all'imposta di soggiorno e al contributo hanno effetto dal primo
giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione
sul sito internet www.finanze.gov.it
7. I comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno e il
contributo prima dell'anno di imposta 2020 e che non hanno
ottemperato all'obbligo di cui all'art. 13, comma 15 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella versione vigente prima
della sua sostituzione effettuata dall'art. 15-bis, comma 1, lettera
b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono tenuti ad
inserire, entro il 31 marzo 2021, nel portale del federalismo fiscale
gli atti gia' vigenti, al fine di ottenere la disponibilita' dei dati
relativi all'annualita' 2020 da parte dell'Agenzia delle entrate. Se
gli inserimenti sono effettuati in una data successiva, l'Agenzia
delle entrate rende disponibili esclusivamente i dati a decorrere
dall'annualita' in cui e' avvenuta la pubblicazione dell'atto sul
sito www.finanze.gov.it