Art. 2 Termini e modalita' di trasmissione dei dati 1. Il Ministero dell'interno rende disponibili all'Agenzia delle entrate i dati, trasmessi ai sensi dell'art. 109, comma 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in forma anonima e aggregata, per struttura identificata come risultante dall'allegato A e dalle relative specifiche tecniche, che fanno parte integrante del presente decreto. Gli eventuali aggiornamenti dell'allegato A e delle specifiche tecniche sono adottati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e sono pubblicati sui siti internet dell'Agenzia delle entrate e del Dipartimento delle finanze: rispettivamente www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it I dati devono consentire l'individuazione del solo numero dei soggetti alloggiati, senza ulteriore specificazione, nonche' dei giorni di permanenza nella struttura, dichiarati all'atto della registrazione. 2. I dati di cui al comma 1 sono resi disponibili tramite i servizi di cooperazione applicativa con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. 3. L'Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo, con cadenza semestrale, entro il 31 luglio dello stesso anno ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo sul portale SIATELV2-Puntofisco, i dati relativi alle strutture che sono ubicate nel proprio territorio. 4. Ai fini di cui al comma precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, rende disponibile all'Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno e il contributo, elaborato sulla base degli atti pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 31 dicembre dell'anno precedente unitamente alle informazioni in merito alla data di pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e di conseguente acquisizione di efficacia dell'atto. 5. Per i comuni non compresi nell'elenco reso disponibile alla data del 31 gennaio di cui al comma 4 e che hanno comunque istituito l'imposta di soggiorno durante l'anno in cui l'Agenzia delle entrate rende disponibili i dati sulla base di detto elenco, i dati concernenti l'annualita' in cui l'imposta e' stata istituita sono resi disponibili dall'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di istituzione dell'imposta. Resta ferma l'applicazione del comma 3. 6. A decorrere dall'anno di imposta 2020, l'elenco di cui al comma 4 e' quello elaborato sulla base delle pubblicazioni effettuate ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone, tra l'altro, che gli atti relativi all'imposta di soggiorno e al contributo hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it 7. I comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno e il contributo prima dell'anno di imposta 2020 e che non hanno ottemperato all'obbligo di cui all'art. 13, comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella versione vigente prima della sua sostituzione effettuata dall'art. 15-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono tenuti ad inserire, entro il 31 marzo 2021, nel portale del federalismo fiscale gli atti gia' vigenti, al fine di ottenere la disponibilita' dei dati relativi all'annualita' 2020 da parte dell'Agenzia delle entrate. Se gli inserimenti sono effettuati in una data successiva, l'Agenzia delle entrate rende disponibili esclusivamente i dati a decorrere dall'annualita' in cui e' avvenuta la pubblicazione dell'atto sul sito www.finanze.gov.it