Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente decreto e' applicato  a  decorrere  dal  novantesimo
giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
  2. I dati relativi al 2020, aggregati  per  annualita',  sono  resi
disponibili dal  Ministero  dell'interno  all'Agenzia  delle  entrate
entro il 31 gennaio 2021. L'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno
2021, rende disponibili i dati ai comuni presenti nell'elenco di  cui
all'art. 2, comma 4, inviato, entro il 30 aprile 2021, dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, ed  elaborato  anche  sulla  base  dei
comuni che hanno inserito i propri atti entro la data  del  31  marzo
2021. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 novembre 2020 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                    Gualtieri         
Il Ministro dell'interno 
        Lamorgese