Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto e' applicato a decorrere dal novantesimo
giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. I dati relativi al 2020, aggregati per annualita', sono resi
disponibili dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle entrate
entro il 31 gennaio 2021. L'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno
2021, rende disponibili i dati ai comuni presenti nell'elenco di cui
all'art. 2, comma 4, inviato, entro il 30 aprile 2021, dal Ministero
dell'economia e delle finanze, ed elaborato anche sulla base dei
comuni che hanno inserito i propri atti entro la data del 31 marzo
2021.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2020
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Il Ministro dell'interno
Lamorgese