Art. 3 Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente decreto e' applicato a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. I dati relativi al 2020, aggregati per annualita', sono resi disponibili dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio 2021. L'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2021, rende disponibili i dati ai comuni presenti nell'elenco di cui all'art. 2, comma 4, inviato, entro il 30 aprile 2021, dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed elaborato anche sulla base dei comuni che hanno inserito i propri atti entro la data del 31 marzo 2021. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 novembre 2020 Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro dell'interno Lamorgese