IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto il comma 1, dell'art. 4  del  decreto-legge  n.  113  del  24
giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2016,
n. 160, che stabilisce:  «Al  fine  di  garantire  la  sostenibilita'
economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto  finanziario
dei comuni, e' istituito presso il Ministero  dell'interno  un  fondo
denominato "Fondo per i contenziosi  connessi  a  sentenze  esecutive
relative a calamita' o cedimenti" con una dotazione di 20 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2016-2019, e di 10 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2020-2022. Le risorse sono attribuite  ai  comuni
che, a seguito di sentenze esecutive di  risarcimento  conseguenti  a
calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi  transattivi
ad esse collegate, sono obbligati  a  sostenere  spese  di  ammontare
complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente  sostenuta
come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le
calamita' naturali, o i cedimenti strutturali di  cui  al  precedente
periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore
della presente disposizione»; 
  Visto  il  successivo  comma  2,  del  richiamato   art.   4,   del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, secondo cui: «I comuni  di  cui
al comma 1 comunicano al Ministero  dell'interno,  entro  il  termine
perentorio di quindici giorni successivi  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del  presente  decreto  per  l'anno
2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018,  ed
entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal  2019  al  2022,  la
sussistenza della fattispecie di cui  al  comma  1,  ivi  incluse  le
richieste  non  soddisfatte  negli  anni  precedenti,  con  modalita'
telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono
soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del  Fondo  avviene
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di  invio  delle
richieste.  Nel  caso  in  cui  l'ammontare  delle  richieste  superi
l'ammontare  annuo  complessivamente  assegnato,  le   risorse   sono
attribuite proporzionalmente»; 
  Visto che per l'anno 2016 i comuni, sulla base  delle  disposizioni
normative richiamate, hanno  chiesto,  attraverso  la  certificazione
approvata con decreto del Ministero dell'interno del 30 giugno  2016,
il contributo in esame a fronte  delle  spese  non  ancora  sostenute
derivanti da sentenze di risarcimento esecutive antecedentemente il 5
settembre  2016,  conseguenti  a  calamita'  naturali   o   cedimenti
strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate  verificatesi
entro il 25 giugno  2016,  data  di  entrata  in  vigore  del  citato
decreto-legge n. 113 del 2016; 
  Visto che per l'anno 2017 i comuni, sulla base  delle  disposizioni
normative richiamate, hanno  chiesto,  attraverso  la  certificazione
approvata con decreto del  Ministero  dell'interno  del  14  febbraio
2017, il  contributo  in  esame  a  fronte  delle  spese  non  ancora
sostenute derivanti da  sentenze  di  risarcimento  esecutive  dal  6
settembre  2016  (giorno   successivo   alla   scadenza   del   primo
certificato) al 31 marzo 2017 (data  ultima  di  presentazione  della
richiesta  per  l'anno  2017)  conseguenti  a  calamita'  naturali  o
cedimenti strutturali, o ad accordi  transattivi  ad  esse  collegate
verificati entro il 25 giugno 2016, data di  entrata  in  vigore  del
citato decreto-legge n. 113 del 2016, spese di ammontare  complessivo
superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla
media degli ultimi tre rendiconti approvati; 
  Visto che per l'anno 2018 i comuni, sulla base  delle  disposizioni
normative richiamate, hanno  chiesto,  attraverso  la  certificazione
approvata con decreto del Ministero dell'interno del 5 marzo 2018, il
contributo in  esame  a  fronte  delle  spese  non  ancora  sostenute
derivanti da sentenze di risarcimento esecutive dal  1°  aprile  2017
(giorno successivo alla scadenza del precedente  certificato)  al  31
marzo 2018 (data ultima di presentazione della richiesta  per  l'anno
2018) conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o  ad
accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il  25  giugno
2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  113  del
2016, spese di ammontare complessivo superiore  al  50%  della  spesa
corrente sostenuta come  risultante  dalla  media  degli  ultimi  tre
rendiconti approvati; 
  Visto che per l'anno 2019 i comuni, sulla base  delle  disposizioni
normative  citate,  hanno  chiesto,  attraverso   la   certificazione
approvata con decreto del  Ministero  dell'interno  del  12  novembre
2019, il  contributo  in  esame  a  fronte  delle  spese  non  ancora
sostenute derivanti da sentenze  di  risarcimento  esecutive  dal  1°
aprile  2018  (giorno  successivo  alla   scadenza   del   precedente
certificato) al 20 dicembre 2019 (data ultima di presentazione  della
richiesta  per  l'anno  2020)  conseguenti  a  calamita'  naturali  o
cedimenti strutturali, o ad accordi  transattivi  ad  esse  collegate
verificati entro il 25 giugno 2016, data di  entrata  in  vigore  del
citato decreto-legge n. 113 del 2016, spese di ammontare  complessivo
superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla
media degli ultimi tre rendiconti approvati; 
  Ritenuto che per l'anno  2020  i  comuni  che  hanno  trasmesso  le
certificazioni richiamate hanno la facolta' di richiedere la quota di
contributo erariale non assegnata nell'anno 2016, 2017, 2018 e 2019 a
seguito del riparto  proporzionale  del  medesimo  trasferimento  per
insufficienza dei fondi assegnati nello stesso  anno,  corrispondente
alla differenza tra il 100 per cento della  spesa  certificata  e  il
contributo erogato a tale titolo; 
  Ritenuto, altresi', che per l'anno 2020 i comuni  possono  chiedere
il contributo in esame per le spese non ancora sostenute a seguito di
sentenze di risarcimento  esecutive  dal  21  dicembre  2019  (giorno
successivo alla scadenza del precedente certificato) al  21  dicembre
2020 (data ultima di presentazione della richiesta per  l'anno  2019)
conseguenti a  calamita'  naturali  o  cedimenti  strutturali,  o  ad
accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il  25  giugno
2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  113  del
2016, spese di ammontare complessivo superiore  al  50%  della  spesa
corrente sostenuta come  risultante  dalla  media  degli  ultimi  tre
rendiconti approvati. 
  Considerato che, per esigenze di celerita'  e  semplificazione  del
procedimento, e' necessario definire le modalita'  informatizzate  di
acquisizione delle richieste i cui contenuti hanno natura prettamente
gestionale; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Enti destinatari 
                      della misura finanziaria 
 
  Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, sono
legittimati alla richiesta per  l'ottenimento  per  l'anno  2020  del
contributo previsto dal citato art. 4, i soli comuni che,  a  seguito
di sentenze di risarcimento esecutive dal  21  dicembre  2019  al  20
dicembre  2020,  conseguenti  a  calamita'   naturali   o   cedimenti
strutturali,  o  ad  accordi  transattivi  ad  esse  collegate,  sono
obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al  50
per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla  media
degli ultimi tre rendiconti approvati. Le  calamita'  naturali,  o  i
cedimenti strutturali, devono essersi verificati entro il  25  giugno
2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  113  del
2016. Sono, altresi', legittimati, alla trasmissione  del  modello  i
comuni che hanno trasmesso le certificazioni approvate con il decreto
del Ministero dell'interno del 30 giungo 2016, del 14 febbraio  2017,
del 5 marzo 2018 e del 12 novembre 2019, per la quota  di  contributo
erariale non assegnata negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019  a  seguito
del   riparto   proporzionale   del   medesimo   trasferimento    per
insufficienza dei fondi assegnati nello stesso  anno,  corrispondente
alla differenza tra il 100 per cento delle  spesa  certificata  e  il
contributo erogato a tale titolo.