IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre  2011,  relativo   alla   fornitura   di
informazioni  sugli  alimenti  ai   consumatori,   che   modifica   i
regolamenti (CE) n. 1924/2006 e  (CE)  n.  1925/2006  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga la  direttiva  n.  87/250/CEE  della
Commissione, la direttiva n. 90/496/CEE del Consiglio,  la  direttiva
n. 1999/10/CE della  Commissione,  la  direttiva  n.  2000/13/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive n. 2002/67/CE  e  n.
2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n.  608/2004  della
Commissione, articoli; 
  Visto l'art. 35 del predetto regolamento (UE) n. 1169/2011 il quale
stabilisce al paragrafo 1, che oltre alle forme di espressione di cui
all'art. 32, paragrafi 2 e 4, e all'art. 33 e alla  presentazione  di
cui all'art. 34, paragrafo 2, il valore energetico e le quantita'  di
sostanze nutritive di cui all'art. 30, paragrafi da 1  a  5,  possono
essere indicati mediante altre forme di  espressione  e/o  presentati
usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri; 
  Considerato che tali forme di espressione  hanno  la  finalita'  di
stimolare il consumatore a leggere le informazioni  nutrizionali  per
adeguare le scelte di consumo ad una sana alimentazione; 
  Considerato che ai sensi del predetto art.  35,  paragrafo  2,  gli
Stati  membri  possono  raccomandare  agli  operatori   del   settore
alimentare l'uso di una o piu' forme di espressione  o  presentazione
supplementari della dichiarazione nutrizionale purche'  soddisfino  i
requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g) dell'art. 35  del
regolamento (UE) n. 1169/2011; 
  Visti i decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri  n.  59
dell'11 febbraio 2014, n.  93  del  19  giugno  2019,  n.  25  dell'8
febbraio  2019,  concernenti  rispettivamente  l'organizzazione   del
Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico e  del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; 
  Tenuto conto che  il  Tavolo  agroalimentare  istituito  presso  il
Ministero dello  sviluppo  economico  e  presso  il  Ministero  delle
politiche agricole, alimentari e forestali, che opera in raccordo con
il Ministero della salute e il Ministero degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale, nella riunione del 9  novembre  2017  ha
ritenuto necessaria  l'elaborazione  di  una  proposta  italiana  che
individui una forma  di  espressione  o  presentazione  supplementare
della dichiarazione nutrizionale, affidando alla  Direzione  generale
per la politica industriale, la competitivita' e le piccole  e  medie
imprese del Ministero dello sviluppo economico la costituzione ed  il
coordinamento  di   uno   specifico   gruppo   di   lavoro   fra   le
amministrazioni   competenti   e   le   organizzazione   di   settore
maggiormente rappresentative; 
  Considerato  che  con  decreto  direttoriale  del  Ministero  dello
sviluppo economico del 13  febbraio  2018,  e'  stato  costituito  il
gruppo di lavoro  per  l'elaborazione  della  proposta  italiana  che
coinvolge rappresentanti  dei  Ministeri  dello  sviluppo  economico,
della salute, delle politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  e
degli   affari   esteri   e   della    cooperazione    internazionale
congiuntamente a tutte le associazioni imprenditoriali della  filiera
agroalimentare, dalla produzione  primaria,  alla  trasformazione  ed
alla distribuzione; 
  Preso atto che a conclusione dei  lavori  e'  stata  elaborata  una
proposta nazionale di etichettatura nutrizionale supplementare con la
finalita' di fornire al consumatore una  informazione  sintetica,  ma
chiara,  della  presenza  di  alcuni  nutrienti,  utile  a  collocare
l'alimento all'interno di una dieta varia e bilanciata, in  grado  di
prevenire, in maniera efficace e scientificamente valida,  l'obesita'
ed i rischi associati alle malattie cardiocircolatorie; 
  Considerato che gli operatori si  sono  impegnati  a  definire  dei
«range» di porzioni per ciascuna categoria merceologica, centrati sul
valore  delle  porzioni  determinate  sulla   base   delle   evidenze
scientifiche disponibili; 
  Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale  consumatori  ed
utenti (CNCU) espresso  sulla  proposta  nazionale  di  etichettatura
nutrizionale supplementare; 
  Preso atto che tale proposta nazionale, inviata in data  11  giugno
2018 alla Commissione europea, e' stata elaborata sulla base  di  una
analisi di  un  campione  rappresentativo  dei  consumatori  italiani
svolta dalla Societa' IRI - Information  Resources  Inc.  Italia,  al
fine di verificare se la proposta fosse in  grado  di  rispettare  il
requisito di cui all'art.  35  del  regolamento  (UE)  n.  1169/2011,
lettera d), ovvero che si basa su «elementi scientificamente  fondati
che dimostrano che il  consumatore  medio  comprende  tali  forme  di
espressione o presentazione»; 
  Visto il  protocollo  d'intesa  tra  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, il Ministero della salute, il  Ministero  delle  politiche
agricole, l'ISS ed il CREA del 29 aprile 2019 allo scopo di procedere
ad una ulteriore fase di sperimentazione  utilizzando  un  protocollo
scientifico piu' aderente ai consumi reali; 
  Considerato che il 30 novembre 2019 si e' conclusa la predetta fase
di sperimentazione; 
  Ritenuto che le conclusioni della sperimentazione hanno  dimostrato
che il sistema volontario a «batteria» aumenta  la  comprensione,  da
parte del consumatore del contributo o dell'importanza  dell'alimento
ai fini dell'apporto energetico e nutritivo; 
  Vista la notifica alla  Commissione  europea  effettuata  ai  sensi
della direttiva (UE) n. 2015/1535 con nota del 27 gennaio 2020; 
  Adottano il seguente decreto che in conformita'  alle  disposizioni
del regolamento (UE)  n.  1169/2011  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  25  ottobre  2011,  relativo   alla   fornitura   di
informazioni  sugli  alimenti  ai  consumatori,  sancisce  le   norme
relative all'utilizzo del logo nutrizionale «NutrInform Battery». 
 
                               Art. 1 
 
         Individuazione del logo nutrizionale supplementare 
 
  1. Il presente decreto sancisce le norme relative all'utilizzo  del
logo nutrizionale facoltativo «NutrInform Battery» che costituisce la
forma di presentazione complementare alla dichiarazione  nutrizionale
raccomandata dallo Stato italiano in applicazione  dell'art.  35  del
regolamento (UE) n. 1169/2011. 
  2. Il logo nutrizionale «NutrInform Battery»  e'  costituito  dalla
rappresentazione grafica di cui  all'art.  2  recante  un'indicazione
nutrizionale  determinata  conformemente  alle   modalita'   definite
nell'allegato A al presente decreto. 
  3.  Per  aderire  volontariamente  alla  forma   di   presentazione
complementare costituita dal logo nutrizionale  «NutrInform  Battery»
gli operatori del settore alimentare  si  conformano  alle  modalita'
definite nell'allegato A al presente decreto. 
  4. La dimensione del logo, i colori e gli  altri  dettagli  tecnici
per la stampa, verranno resi pubblici in un manuale d'uso  che  sara'
messo a disposizione degli operatori. 
  5.   Gli   operatori   del   settore   alimentare   che   applicano
volontariamente  il  logo  nutrizionale  «NutrInform   Battery»,   si
impegnano  ad  estenderlo  progressivamente  a   tutti   i   prodotti
appartenenti alla medesima categoria merceologica. 
  6. Il campo di applicazione del logo nutrizionale esclude: 
    a. gli alimenti confezionati in imballaggi o in recipienti la cui
superficie maggiore misura meno di 25 cm²; 
    b. i prodotti DOP, IGP e  STG  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 in ragione del rischio che l'apposizione di ulteriori loghi
impedisca al consumatore di riconoscere il marchio  di  qualita'  che
certifica la distintivita' ed unicita' di tali prodotti.