Art. 3 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Gli  operatori  del  settore  alimentare,  che  si  impegnano  a
utilizzare il logo stabilito nel presente decreto,  ne  informano  il
Ministero  della  salute -  Direzione  generale  per  l'igiene  e  la
sicurezza degli alimenti e la nutrizione, con modalita'  da  definire
con successiva comunicazione.