Art. 2 Integrazione risorse sulle contabilita' speciali intestate ai soggetti attuatori Presidente della Regione Lombardia e Presidente della Regione autonoma della Sardegna 1. Per la realizzazione delle attivita' relative alla gestione dell'emergenza in rassegna, la Regione Lombardia e' autorizzata a trasferire le risorse finanziarie, derivanti da donazioni e altri atti di liberalita' effettuati a favore della medesima amministrazione, ammontanti ad euro 2.000.000,00 e disponibili nel capitolo di spesa 11.01.104.14291, nella contabilita' speciale n. 6186 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Milano ed intestata al Presidente della Regione Lombardia - soggetto attuatore, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020 e n. 664 del 18 aprile 2020. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione autonoma della Sardegna e' autorizzata a trasferire le risorse finanziarie, derivanti da donazioni e altri atti di liberalita' effettuati a favore della medesima amministrazione, ammontanti ad euro 2.877.611,70 e disponibili nei capitoli di spera SC08.8590 e SC08.8591, nella contabilita' speciale n. 6197 intestata al Presidente della Regione autonoma della Sardegna - soggetto attuatore, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020 e n. 664 del 18 aprile 2020. 3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti dall'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 novembre 2020 Il Capo del Dipartimento: Borrelli