Art. 2 
 
Integrazione  risorse  sulle  contabilita'  speciali   intestate   ai
  soggetti attuatori Presidente della Regione Lombardia e  Presidente
  della Regione autonoma della Sardegna 
 
  1. Per la realizzazione  delle  attivita'  relative  alla  gestione
dell'emergenza in rassegna, la Regione  Lombardia  e'  autorizzata  a
trasferire le risorse finanziarie, derivanti  da  donazioni  e  altri
atti   di   liberalita'   effettuati   a   favore   della    medesima
amministrazione, ammontanti ad euro 2.000.000,00  e  disponibili  nel
capitolo di spesa 11.01.104.14291,  nella  contabilita'  speciale  n.
6186 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Milano ed intestata al
Presidente della Regione Lombardia - soggetto attuatore, di cui  alle
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.  630
del 3 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020  e  n.  664  del  18
aprile 2020. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, la  Regione  autonoma  della
Sardegna  e'  autorizzata  a  trasferire  le   risorse   finanziarie,
derivanti da donazioni e  altri  atti  di  liberalita'  effettuati  a
favore   della   medesima   amministrazione,   ammontanti   ad   euro
2.877.611,70  e  disponibili  nei  capitoli  di  spera  SC08.8590   e
SC08.8591,  nella  contabilita'  speciale  n.   6197   intestata   al
Presidente  della  Regione  autonoma  della   Sardegna   -   soggetto
attuatore, di cui alle ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, n. 639 del 25  febbraio
2020 e n. 664 del 18 aprile 2020. 
  3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti dall'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 novembre 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli