IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di  debito  pubblico»  (di  seguito  «Testo  unico»),  ed  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in
attuazione  dell'art.  3  del  testo  unico  (di   seguito   «decreto
cornice»),  ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2020  gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto il regolamento UE 2020/672 del Consiglio del 19  maggio  2020
che istituisce uno  strumento  europeo  di  sostegno  temporaneo  per
attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza  (SURE)
a seguito dell'epidemia di COVID-19 (di seguito «Regolamento  SURE»),
ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2; 
  Visto il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge del  19  maggio  2020,  n.  34,  concernente
«Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al   lavoro   e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto in particolare l'art. 265, comma 11, del decreto-legge del 19
maggio 2020, n. 34, come  sostituito  dall'art.  114,  comma  8,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per  il
sostegno e  il  rilancio  dell'economia»,  convertito  con  legge  13
ottobre 2020, n. 126; 
  Visto in particolare l'art. 36  del  citato  decreto-legge  del  19
maggio 2020, n. 34 in base al  quale  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' stato  autorizzato  a  stipulare  l'accordo  con  la
Commissione europea concernente la concessione della controgaranzia a
favore della Commissione per il rimborso delle obbligazioni da questa
contratte per reperire la provvista  per  l'erogazione  dei  prestiti
agli Stati membri richiedenti nell'ambito del Programma SURE e che la
concessione delle garanzie rappresenta una condizione necessaria  per
l'attivazione dello  strumento  ai  sensi  dell'art.  12  del  citato
regolamento SURE; 
  Viste le risoluzioni sul Programma nazionale di  riforma  2020,  n.
6-00124  e  6-00126  approvate,  rispettivamente,  dalla  Camera  dei
deputati e dal Senato della Repubblica il 29 luglio 2020,  che  hanno
impegnato il Governo, tra l'altro,  «a  prevedere  l'utilizzo,  sulla
base dell'interesse generale del Paese e dell'analisi  dell'effettivo
fabbisogno, degli strumenti gia' resi disponibili dall'Unione europea
per fronteggiare l'emergenza sanitaria e  socio  economica  in  atto,
garantendo un costante rapporto di informazione e condivisione  delle
scelte con il Parlamento». 
  Vista la richiesta formale presentata dalla Repubblica italiana, ai
sensi dell'art. 3 del regolamento SURE, in data 7  agosto  2020,  con
nota a firma congiunta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, per il supporto
finanziario SURE per complessivi 28.492 milioni di euro; 
  Vista la decisione di esecuzione del Consiglio n. 2020/1349 del  25
settembre 2020 con la quale l'Unione europea concede alla  Repubblica
italiana un  sostegno  temporaneo  ai  sensi  del  regolamento  SURE,
tramite un prestito dell'importo massimo di euro  27.438.486.464  con
scadenza media massima di quindici anni e periodo  di  disponibilita'
fino al 28 marzo 2022; 
  Visto l'art. 81 della Costituzione,  cosi'  come  modificato  dalla
legge costituzionale del 20 aprile 2012, n. 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3,  ove
si  prevede  che  il  capo  del  Dipartimento   svolge   compiti   di
coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso,  al  fine  di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione  ed  e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modifiche, recante «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art.
4 con  il  quale,  mentre  si  attribuisce  agli  organi  di  governo
l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e  la
verifica   della    rispondenza    dei    risultati    dell'attivita'
amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva  ai
dirigenti l'adozione degli atti e dei  provvedimenti  amministrativi,
compresi quelli  che  impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,
nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; 
  Visto il regolamento di organizzazione del Ministero  dell'economia
e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in data 26 giugno 2019 n. 103, ed in particolare  l'art.  5,
comma 2, ove  si  definiscono  le  funzioni  svolte  dalla  Direzione
seconda del Dipartimento del Tesoro; 
  Visto l'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  18  aprile  2016,  n.  50,  e
successive modifiche, recante il «Codice dei contratti pubblici»,  ed
in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce  che
le disposizioni del codice  stesso  non  si  applicano  ai  contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,  all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento  di  titoli  o  di  altri  strumenti
finanziari; 
  Vista la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante  il  «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti  pubblici  per  l'anno  stesso,  cosi'  come  modificato
dall'art. 114, comma 2, del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,
convertito con legge del 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  18
novembre 2020 ammonta, al netto dei  rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a 164.133 milioni di euro; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto l'atto n. 330 del 6 ottobre 2020, con il  quale  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ha  autorizzato  il  dott.   Davide
Iacovoni, direttore della  Direzione  seconda  del  Dipartimento  del
Tesoro, a firmare la richiesta di erogazione  di  prestito  a  favore
della Repubblica italiana; 
  Vista la  richiesta  di  erogazione  di  prestito  trasmessa  dalla
Repubblica italiana alla Commissione europea  con  lettera  prot.  n.
75386 del 6 ottobre 2020 del direttore della  Direzione  seconda  del
Dipartimento del Tesoro; 
  Visto l'accordo denominato «Loan Agreement» stipulato tra  l'Unione
europea e la Repubblica italiana  per  la  concessione  a  favore  di
quest'ultima di un prestito per l'importo di euro 27.438.486,464; 
  Vista la  Confirmation  notice  del  23  ottobre  2020  inviata  da
European  Commission  Budget  -Asset,   debt   and   financial   risk
management, relativa al Disbursement  of  the  1st  Instalment  of  €
10.000.000.000, nonche' i payment plan riferiti a  due  Loan  di euro
5.500.000.000, della durata di dieci anni e euro 4.500.000.000  della
durata di venti anni; 
  Ritenuto opportuno  prendere  atto  dell'accensione  del  prestito,
nell'ambito del sopracitato Loan Agreement riferito al programma Sure
Financial  Assistance,  acceso  dalla  Repubblica  italiana  con   la
Commissione europea per un importo di euro 10.000.000.000,  suddiviso
in  due  tranche  rispettivamente  di euro  5.500.000.000  e  di euro
4.500.000.000 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art.  3  del  testo  unico  e  del
decreto cornice, si procede alla presa d'atto dell'accensione  di  un
prestito  tra  la  Repubblica  italiana  e  la  Commissione  europea,
nell'ambito del Loan Agreement sopracitato riferito al programma Sure
Financial  Assistance,  per  un   importo   di euro   10.000.000.000,
suddiviso in due tranche rispettivamente di euro 5.500.000.000  e  di
euro 4.500.000.000.