IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 200-bis (recante «Buono viaggio») del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»; Visto in particolare il comma 1 del citato art. 200-bis come modificato dall'art. 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilita' ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di citta' metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente; Visto che, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 200-bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al trasferimento, in favore dei comuni interessati e delle regioni e province autonome, delle risorse del fondo di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri: a) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 17,5 milioni di euro, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato; b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni di euro, e' ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciata da ciascun comune interessato; c) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7 milioni di euro, e' ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati; Considerato che gli enti interessati provvedono alla erogazione del beneficio secondo i criteri di cui al suddetto art. 200-bis, comma 4, come modificato dall'art. 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104; Ritenuto che il trasporto pubblico non di linea, oggetto del beneficio di cui al suddetto art. 200-bis, si riferisca ai servizi disciplinati dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»; Viste le statistiche dell'Istituto nazionale di statistica relative alla popolazione residente nei comuni capoluogo di provincia e di citta' metropolitana al 31 dicembre 2019, come individuati nelle codifiche del predetto Istituto e pubblicati sul sito www.istat.it Acquisiti, presso i comuni interessati che hanno fornito riscontro alla relativa richiesta, i dati relativi al numero di licenze per l'esercizio di servizi taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio di servizi di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune ed in corso di validita'; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' del contributo 1. Il presente decreto individua le risorse spettanti a ciascun comune capoluogo di citta' metropolitana o capoluogo di provincia a valere sul fondo di cui all'art. 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la concessione di un buono viaggio, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone ivi residenti fisicamente impedite o comunque a mobilita' ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno. 2. Il buono viaggio di cui al comma 1 e' utilizzato, da parte dei beneficiari, per gli spostamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020 a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente di cui alla legge 21 gennaio 1992, n. 21, ed e' pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, non e' superiore a euro 20 per ciascun viaggio. La individuazione dei beneficiari e del contributo e' a cura dei comuni, secondo i criteri di cui all'art. 200-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.