Art. 2 Ripartizione delle risorse 1. Le risorse di cui al fondo istituito dall'art. 200-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pari a trentacinque milioni di euro per l'anno 2020, sono ripartite tra i comuni di cui all'art. 1, comma 1 secondo i seguenti criteri: a. una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 17,5 milioni di euro, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato; b. una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni di euro, e' ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune interessato; c. una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7 milioni di euro, e' ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate ai comuni interessati nella misura riportata nella tabella costituente l'allegato 1 al presente decreto. 3. Ai sensi dell'art. 200-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le risorse spettanti ai comuni i delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie secondo quanto riportato nella tabella costituente l'allegato 2 al presente decreto, ai fini del successivo riparto in favore del comuni interessati compresi nel rispettivo territorio. 4. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ciascuno degli enti di cui all'allegato 1 e all'allegato 2 provvede a richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' - l'assegnazione delle risorse con l'indicazione del relativo conto di tesoreria sul quale procedere al versamento.