Art. 2 
 
                     Ripartizione delle risorse 
 
  1. Le risorse di cui al fondo istituito dall'art. 200-bis, comma 2,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pari a trentacinque  milioni
di euro per l'anno 2020, sono ripartite tra i comuni di cui  all'art.
1, comma 1 secondo i seguenti criteri: 
    a. una quota pari al 50 per cento  del  totale,  per  complessivi
17,5 milioni di euro, e' ripartita in  proporzione  alla  popolazione
residente in ciascun comune interessato; 
    b. una quota pari al 30 per cento, per complessivi  10,5  milioni
di euro, e'  ripartita  in  proporzione  al  numero  di  licenze  per
l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per  l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun  comune
interessato; 
    c. una quota pari al restante 20 per  cento,  per  complessivi  7
milioni di euro, e' ripartita in parti  eguali  tra  tutti  i  comuni
interessati. 
  2.  Le  risorse  di  cui  al  comma  1  sono  assegnate  ai  comuni
interessati  nella  misura  riportata   nella   tabella   costituente
l'allegato 1 al presente decreto. 
  3. Ai sensi dell'art. 200-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, le risorse spettanti ai comuni i  delle  Regioni  Friuli
Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta  ed  alle  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sono  assegnate  alle  predette
autonomie  secondo  quanto  riportato   nella   tabella   costituente
l'allegato 2 al presente decreto, ai fini del successivo  riparto  in
favore del comuni interessati compresi nel rispettivo territorio. 
  4. Entro dieci giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  ciascuno  degli
enti di cui all'allegato 1 e all'allegato 2 provvede a richiedere  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -  Direzione  generale
per il trasporto stradale e  per  l'intermodalita'  -  l'assegnazione
delle risorse con l'indicazione del relativo conto di  tesoreria  sul
quale procedere al versamento.