IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Organizzazione comune dei mercati agricoli» che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007; Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione, del 30 gennaio 2020, «che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'art. 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo»; Visto il regolamento delegato (UE) 2020/419 della Commissione, del 30 gennaio 2020, recante «deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1990 - che all'art. 4, comma 3, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1 della legge 3 agosto 2004, n. 204, dispone che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali adotta, nell'ambito della sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»; Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2019/2023, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2019; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, recante «OCM Vino - Modalita' attuative della misura "Promozione" di cui all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013»; Visto il decreto direttoriale del 30 maggio 2019, n. 38781, recante «OCM Vino - Misura promozione sui mercati dei Paesi terzi - avviso per la presentazione dei progetti campagna 2019/2020. Modalita' operative e procedurali per l'attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 7 agosto 2019, n. 8677, registrato alla Corte dei conti in data 10 settembre 2019 al n. 1-902, recante «Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019», con cui e' stata disposta, esclusivamente per l'annualita' 2019/2020, la proroga del termine, previsto all'art. 6 del citato decreto del Ministro, di stipula dei contratti tra AGEA e i soggetti beneficiari individuati dalle Autorita' competenti al 31 dicembre 2019; Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ( ...)», con cui al Ministero per i beni e le attivita' culturali sono state trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo; Considerato che la Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea con nota del 12 novembre 2019 ha invitato l'Italia a modificare la previsione di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 16 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, introducendo l'obbligo, per il beneficiario del contributo, di comunicazione preventiva alle autorita' competenti delle modifiche minori, di cui al par. 2 dell'art. 53 del regolamento delegato (UE) 2016/1149; Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e sovranazionale; Vista la nota Ares (2020)1990577 dell'8 aprile 2020, con la quale la Commissione europea ha evidenziato agli Stati membri le flessibilita' disponibili nell'ambito del vigente quadro giuridico della politica agricola comune, con particolare riferimento al riconoscimento di forza maggiore o circostanze eccezionale; Ravvisata la necessita' di tutelare la capacita' di utilizzo dei contributi ammessi al sostegno per la misura promozione dell'OCM Vino per l'annualita' 2019/2020, a fronte della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e di fornire indicazioni circa l'annualita' 2020/2021; Vista la determinazione dirigenziale n. G03759 del 3 aprile 2020, con cui la Regione Lazio, in ottemperanza all'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del 4 marzo 2020 (RG n. 1018/2020), ha riammesso con riserva tra i progetti ammissibili per l'annualita' 2019/2020 della misura promozione dell'OCM Vino, del progetto presentato dal soggetto proponente Confagri Wine Promotion, precedentemente escluso con determinazione n. G 18329 del 23 dicembre 2019; Considerato che, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 7 agosto 2019, n. 8677 prevede che «Esclusivamente per l'annualita' 2019/2020, Agea stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati dalle Autorita' competenti entro il 31 dicembre 2019. Le attivita' sono effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020»; Tenuto conto che il termine previsto per la stipula dei contratti tra Agea e i soggetti beneficiari ha carattere ordinatorio ed e' finalizzato esclusivamente alla gestione efficace delle risorse assegnate alla misura promozione dell'OCM Vino; Ritenuto necessario ottemperare a quanto predisposto dall'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del 4 marzo 2020 (RG n. 1018/2020) e, in generale, garantire il massimo accesso possibile alla misura di sostegno alla promozione del vino verso i Paesi terzi ai soggetti correttamente individuati dalle amministrazioni competenti; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 giugno 2020; Decreta: Art. 1 1. Si dispone che, in relazione ai progetti approvati nell'annualita' 2019/2020, l'epidemia COVID- 19 e' da considerare causa di forza maggiore per la quale si applica quanto previsto al comma 2 dell'art. 17 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 e che, pertanto, i soggetti che incorrano nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo art. 17, possono presentare progetti di promozione nei successivi esercizi finanziari comunitari.