Art. 5 1. Esclusivamente per l'annualita' 2020/2021, in deroga a quanto previsto all'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, il Ministero emana il proprio avviso entro il 30 settembre 2020. Agea stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati dalle autorita' competenti entro il 31 marzo 2021 e le attivita' sono effettuate a decorrere dal 1° aprile 2021. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato, le attivita' sono effettuate entro il 30 agosto 2021. Qualora i beneficiari chiedano il pagamento anticipato, le attivita' sono effettuate entro il 31 dicembre 2021.