Art. 7 
 
  1. A partire dall'annualita' 2020/2021, l'art.  15,  comma  7,  del
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari,  forestali
e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, e' modificato come segue: 
    «Qualora uno o piu' imprese si ritirano, in  corso  d'opera,  dai
soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e j) e
tali defezioni  non  inficiano  il  punteggio  ottenuto  in  sede  di
valutazione, il beneficiario prosegue nell'esecuzione  del  contratto
purche' le imprese rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti
dal presente decreto e dall'avviso. Nel caso in  cui  tali  requisiti
non vengono piu' soddisfatti o le defezioni  inficiano  il  punteggio
ottenuto in sede di valutazione il contratto si risolve  di  diritto.
In tale caso, AGEA procede al ritiro dell'eventuale anticipo concesso
e all'escussione dell'eventuale garanzia prestata». 
  2. A partire dall'annualita' 2020/2021, l'art. 15, comma 1, lettera
a) del decreto del Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari,
forestali e del turismo del 4 aprile 2019,  n.  3893,  e'  modificato
come segue: 
    «pari o inferiori al  20%  degli  importi  delle  singole  azioni
previste dal progetto  in  ciascun  Paese  terzo  destinatario.  Tali
variazioni sono comunicate a ciascuna autorita' competente e ad  AGEA
prima della loro realizzazione. Esse vengono  verificate  ex-post  da
AGEA e qualora, dai controlli  effettuati,  le  variazioni  risultino
superiori  al  20%,  l'importo  in  esubero  non  viene   ammesso   a
rendiconto,  ed  in  particolare  non   sono   liquidate   le   spese
cronologicamente piu' recenti. Sono  ammesse  le  variazioni  tra  le
sub-azioni previste dal progetto».