Art. 7 1. A partire dall'annualita' 2020/2021, l'art. 15, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, e' modificato come segue: «Qualora uno o piu' imprese si ritirano, in corso d'opera, dai soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e j) e tali defezioni non inficiano il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il beneficiario prosegue nell'esecuzione del contratto purche' le imprese rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti dal presente decreto e dall'avviso. Nel caso in cui tali requisiti non vengono piu' soddisfatti o le defezioni inficiano il punteggio ottenuto in sede di valutazione il contratto si risolve di diritto. In tale caso, AGEA procede al ritiro dell'eventuale anticipo concesso e all'escussione dell'eventuale garanzia prestata». 2. A partire dall'annualita' 2020/2021, l'art. 15, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, e' modificato come segue: «pari o inferiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. Tali variazioni sono comunicate a ciascuna autorita' competente e ad AGEA prima della loro realizzazione. Esse vengono verificate ex-post da AGEA e qualora, dai controlli effettuati, le variazioni risultino superiori al 20%, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente piu' recenti. Sono ammesse le variazioni tra le sub-azioni previste dal progetto».