((Art. 1 bis 
 
               Disposizioni in materia di riscossione 
 
  1.  All'articolo  68  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nei commi 1 e 2-ter, le parole:  «15  ottobre»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre»; 
  b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie
e non tributarie, affidati all'agente della  riscossione  durante  il
periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono  prorogati  di
dodici mesi: 
        a) il termine di cui all'articolo 19, comma  2,  lettera  a),
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
        b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo  3,  comma
3, della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  e  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  i
termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la
notifica delle cartelle di pagamento.  Relativamente  ai  termini  di
decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per  la  notifica
delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo
12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 
  2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le  parole:  «15  ottobre»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «31
dicembre». 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 109,5  milioni
di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro  per  l'anno  2021  in
termini di saldo netto da finanziare e in 316  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e 210 milioni di euro  per  l'anno  2021  in  termini  di
indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede: 
    a) quanto a 275,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,  da
parte dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, a valere
sulle  somme   trasferite   alla   predetta   Agenzia   per   effetto
dell'articolo 65 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo
28  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    b) quanto a 72,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
utilizzo  delle  risorse  di  cui  all'articolo  2,  comma  55,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2  milioni
di euro per l'anno 2021, in termini di  indebitamento  e  fabbisogno,
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  4. Nei confronti  degli  armatori  delle  imbarcazioni  sequestrate
dalle autorita' libiche in data 1°  settembre  2020,  ferma  restando
l'aliquota  di   computo   delle   prestazioni   pensionistiche,   e'
riconosciuta la sospensione dei  termini  per  gli  adempimenti  e  i
versamenti  dei  tributi  nonche'  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, dal 1° settembre 2020  e  fino
al 31 dicembre 2020. I versamenti sospesi possono essere  eseguiti  a
decorrere dal 10 gennaio 2021  mediante  corresponsione  del  70  per
cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero  massimo
di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi.  Non
si procede alla restituzione degli eventuali versamenti eccedenti  il
70 per cento dell'importo dovuto. 
  5. Il beneficio previsto al comma 4  e'  concesso  ai  sensi  della
sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante  un
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e  nei  limiti  ed
alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle
disposizioni del comma 4 e' subordinata, ai sensi dell'articolo  108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. 
  6. Agli oneri derivanti  dall'applicazione  del  comma  4,  pari  a
204.000 euro per l'anno 2020,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo dello stanziamento  del  Fondo  per  il  riaccertamento  dei
residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter,  comma
5, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   68   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 68 (Sospensione dei termini di  versamento  dei
          carichi affidati all'agente della riscossione).  -  1.  Con
          riferimento alle entrate tributarie e non tributarie,  sono
          sospesi i termini  dei  versamenti,  scadenti  nel  periodo
          dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle  di
          pagamento emesse dagli agenti  della  riscossione,  nonche'
          dagli  avvisi  previsti  dagli  articoli  29   e   30   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122.  I
          versamenti oggetto di sospensione devono essere  effettuati
          in unica soluzione entro il mese successivo al termine  del
          periodo di sospensione.  Non  si  procede  al  rimborso  di
          quanto gia' versato. Si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre  2015,
          n. 159. 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          anche agli atti di cui all'articolo 9,  commi  da  3-bis  a
          3-sexies,  del  decreto-legge  2   marzo   2012,   n.   16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,
          n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile
          1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche'  agli
          atti di cui all'articolo  1,  comma  792,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160. 
                2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che,  alla
          data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza  ovvero  la
          sede  operativa  nel  territorio  dei  comuni   individuati
          nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 1°  marzo  2020,  e  dei  soggetti  diversi  dalle
          persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020,
          avevano nei medesimi  comuni  la  sede  legale  o  la  sede
          operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1  e
          2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020. 
                2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in  essere
          alla  data  dell'8  marzo  2020  e  ai   provvedimenti   di
          accoglimento  emessi   con   riferimento   alle   richieste
          presentate fino al 31 dicembre 2020,  gli  effetti  di  cui
          all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c)  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di
          rateazione, di dieci rate anche non consecutive. 
                3. Il mancato  ovvero  insufficiente  ovvero  tardivo
          versamento,  alle  relative  scadenze,   delle   rate,   da
          corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli
          articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018, n. 136,  all'articolo  16-bis  del  decreto-legge  30
          aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190  e
          193, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  non  determina
          l'inefficacia  delle  stesse  definizioni  se  il  debitore
          effettua l'integrale versamento delle predette  rate  entro
          il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 3,  comma  14-bis,  del
          medesimo decreto-legge n. 119 del 2018. 
                3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data
          del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle
          definizioni di cui al comma 3  del  presente  articolo,  in
          deroga  all'articolo  3,  comma   13,   lettera   a),   del
          decreto-legge n. 119 del  2018,  possono  essere  accordate
          nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 
                4. In considerazione delle previsioni  contenute  nei
          commi 1 e  2  del  presente  articolo,  e  in  deroga  alle
          disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1,  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n.  112,  le  comunicazioni  di
          inesigibilita' relative alle  quote  affidate  agli  agenti
          della  riscossione  nell'anno  2018,   nell'anno   2019   e
          nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente,  entro  il
          31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro  il  31
          dicembre 2025. 
                4-bis. Con  riferimento  ai  carichi,  relativi  alle
          entrate tributarie e non  tributarie,  affidati  all'agente
          della riscossione durante il periodo di sospensione di  cui
          ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi: 
                
                  a) il termine di  cui  all'articolo  19,  comma  2,
          lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
                  b) anche in deroga alle disposizioni  dell'articolo
          3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  e  salvo
          quanto   previsto   dall'articolo   157,   comma   3,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini
          di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021  per
          la notifica delle cartelle di pagamento.  Relativamente  ai
          termini di decadenza e prescrizione in  scadenza  nell'anno
          2020 per  la  notifica  delle  cartelle  di  pagamento,  si
          applica quanto disposto  dall'articolo  12,  comma  2,  del
          decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.».  
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  19,  comma  2,
          lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112
          (Riordino del  servizio  nazionale  della  riscossione,  in
          attuazione della delega prevista dalla legge  28  settembre
          1998, n. 337): 
                «Art. 19 (Discarico per inesigibilita'). - (Omissis). 
                2. Costituiscono causa  di  perdita  del  diritto  al
          discarico: 
                  a)   la   mancata   notificazione   imputabile   al
          concessionario, della  cartella  di  pagamento,  prima  del
          decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo  e
          nel caso previsto dall'articolo 32, comma  2,  lettera  b),
          del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,  entro  il
          terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma  3,  della
          legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni  in  materia  di
          statuto dei diritti del contribuente): 
                «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie).
          - (Omissis). 
                3. I termini di prescrizione e di decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 157, comma  3,  del
          decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34  (Misure  urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
          recante misure urgenti in materia di  salute,  sostegno  al
          lavoro  e  all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 157 (Proroga dei termini al fine di favorire la
          graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali).  -
          (Omissis). 
                3. I termini di decadenza per la notificazione  delle
          cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25,  comma  1,
          lettere  a)  e  b),  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di  un
          anno relativamente: 
                  a) alle dichiarazioni  presentate  nell'anno  2018,
          per le somme che risultano dovute a seguito  dell'attivita'
          di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e 54-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633; 
                  b)  alle  dichiarazioni  dei  sostituti   d'imposta
          presentate nell'anno  2017,  per  le  somme  che  risultano
          dovute ai sensi degli articoli 19  e  20  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017  e
          2018,  per  le  somme  che  risultano  dovute   a   seguito
          dell'attivita' di controllo formale prevista  dall'articolo
          36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  2,  del
          decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159  (Misure  per
          la  semplificazione  e  razionalizzazione  delle  norme  in
          materia di  riscossione,  in  attuazione  dell'articolo  3,
          comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23): 
                «Art.  12  (Sospensione  dei   termini   per   eventi
          eccezionali). - (Omissis). 
                2. I termini di  prescrizione  e  decadenza  relativi
          all'attivita' degli uffici  degli  enti  impositori,  degli
          enti previdenziali e assistenziali  e  degli  agenti  della
          riscossione aventi sede nei territori  dei  Comuni  colpiti
          dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei  territori
          di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi  domicilio
          fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da
          eventi eccezionali e  per  i  quali e'  stata  disposta  la
          sospensione degli adempimenti e dei  versamenti  tributari,
          che scadono entro il 31 dicembre  dell'anno  o  degli  anni
          durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati,
          in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
          legge 27 luglio 2000, n.  212,  fino  al  31  dicembre  del
          secondo  anno  successivo  alla   fine   del   periodo   di
          sospensione.».