((Art. 1 ter 
 
             Proroga di termini in materia di assunzioni 
                   nelle pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014,  n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.
11, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto-legge 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2015,   n.   11
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          31 dicembre  2014,  n.  192,  recante  proroga  di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Proroga di termini in materia  di  pubbliche
          amministrazioni). - (Omissis). 
                2.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato, relative  alle  cessazioni
          verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015,  2016  ,  2017  e
          2018,  previste  dall'articolo  3,  commi  1   e   2,   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   114,
          dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
          prorogato al 31 dicembre 2021 e le relative  autorizzazioni
          ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il
          31 dicembre 2021.».