Art. 2 
 
         Continuita' operativa del sistema di allerta COVID 
 
  1. All'articolo  6,  del  decreto-legge  30  aprile  2020,  n.  28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno  2020,  n.  70,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo
fine indicato al comma  1,  previa  valutazione  d'impatto  ai  sensi
dell'articolo  35  del  regolamento  (UE)  2016/679,  e'   consentita
l'interoperabilita' con le piattaforme che operano, con  le  medesime
finalita', nel territorio dell'Unione europea.»; 
    b) al comma 6, le parole: «dello stato di emergenza disposto  con
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,  e  comunque
non oltre il 31  dicembre  2020,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«delle esigenze di protezione e prevenzione  sanitaria,  legate  alla
diffusione  del  COVID-19   anche   a   carattere   transfrontaliero,
individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, e comunque entro il  31  dicembre
2021,». 
  ((1-bis. Ai fini del miglioramento delle azioni  di  prevenzione  e
dell'efficientamento nell'uso della piattaforma unica  nazionale  del
sistema di allerta COVID, e' consentito  ai  lavoratori  del  settore
pubblico e privato l'utilizzo dei  propri  dispositivi  telematici  e
telefonici durante l'orario di lavoro, limitatamente  alle  finalita'
di cui al presente comma,  in  via  temporanea  anche  in  deroga  ai
regolamenti aziendali  fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19.)) 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni  di
euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  con  le  risorse  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  sul  bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, commi 3 e 6, del
          decreto-legge  30  aprile  2020,  n.  28,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  25   giugno   2020,   n.   70
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          30 aprile 2020,  n.  28,  recante  misure  urgenti  per  la
          funzionalita'   dei   sistemi   di    intercettazioni    di
          conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti  in
          materia di ordinamento penitenziario, nonche'  disposizioni
          integrative e di  coordinamento  in  materia  di  giustizia
          civile, amministrativa e contabile  e  misure  urgenti  per
          l'introduzione  del  sistema  di  allerta  Covid-19),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 6 (Sistema di allerta Covid-19). - (Omissis). 
                3. I dati raccolti attraverso l'applicazione  di  cui
          al comma  1  non  possono  essere  trattati  per  finalita'
          diverse da quella di cui al  medesimo  comma  1,  salva  la
          possibilita' di utilizzo  in  forma  aggregata  o  comunque
          anonima, per soli fini  di  sanita'  pubblica,  profilassi,
          statistici  o  di  ricerca  scientifica,  ai  sensi   degli
          articoli 5, paragrafo 1,  lettera  a)  e  9,  paragrafo  2,
          lettere i) e j), del Regolamento  (UE)  2016/679.  Al  solo
          fine indicato al comma 1, previa valutazione  d'impatto  ai
          sensi dell'articolo 35 del regolamento  (UE)  2016/679,  e'
          consentita  l'interoperabilita'  con  le  piattaforme   che
          operano,  con  le  medesime   finalita',   nel   territorio
          dell'Unione europea. 
                (Omissis). 
                6. L'utilizzo dell'applicazione e della  piattaforma,
          nonche' ogni trattamento di dati  personali  effettuato  ai
          sensi al presente articolo sono  interrotti  alla  data  di
          cessazione  delle  esigenze  di  protezione  e  prevenzione
          sanitaria, legate alla  diffusione  del  COVID-19  anche  a
          carattere transfrontaliero,  individuata  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro della salute, e  comunque  entro  il  31  dicembre
          2021, ed entro la medesima  data  tutti  i  dati  personali
          trattati devono essere cancellati  o  resi  definitivamente
          anonimi.».