Art. 2 Continuita' operativa del sistema di allerta COVID 1. All'articolo 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo fine indicato al comma 1, previa valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, e' consentita l'interoperabilita' con le piattaforme che operano, con le medesime finalita', nel territorio dell'Unione europea.»; b) al comma 6, le parole: «dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021,». ((1-bis. Ai fini del miglioramento delle azioni di prevenzione e dell'efficientamento nell'uso della piattaforma unica nazionale del sistema di allerta COVID, e' consentito ai lavoratori del settore pubblico e privato l'utilizzo dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, limitatamente alle finalita' di cui al presente comma, in via temporanea anche in deroga ai regolamenti aziendali fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.)) 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 6, commi 3 e 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Sistema di allerta Covid-19). - (Omissis). 3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1 non possono essere trattati per finalita' diverse da quella di cui al medesimo comma 1, salva la possibilita' di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanita' pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del Regolamento (UE) 2016/679. Al solo fine indicato al comma 1, previa valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, e' consentita l'interoperabilita' con le piattaforme che operano, con le medesime finalita', nel territorio dell'Unione europea. (Omissis). 6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonche' ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.».