Art. 3 
 
Proroga  di  termini  in  materia  di  nuovi  trattamenti  di   cassa
  integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa  integrazione  in
  deroga, nonche' applicazione di norme  in  materia  di  accordi  di
  ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi. 
 
  1. I termini di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, ((convertito, con modificazioni, dalla  legge
13 ottobre 2020, n. 126,)) sono differiti al 31 ottobre 2020. 
  ((1-bis. In considerazione della situazione di crisi economica  per
le imprese determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,  al
regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 180, quarto  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Il  tribunale  omologa  il  concordato  preventivo
anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o
degli enti gestori di forme di previdenza o  assistenza  obbligatorie
quando l'adesione e' determinante ai fini  del  raggiungimento  delle
maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base  delle
risultanze della relazione del  professionista  di  cui  all'articolo
161, terzo comma,  la  proposta  di  soddisfacimento  della  predetta
amministrazione o  degli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza  o
assistenza  obbligatorie  e'  conveniente  rispetto   all'alternativa
liquidatoria»: 
    b) all'articolo 182-his, quarto comma, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: «Il tribunale omologa l'accordo anche  in  mancanza
di adesione da parte dell' amministrazione finanziaria o  degli  enti
gestori di forme  di  previdenza  o  assistenza  obbligatorie  quando
l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento  della  percentuale
di cui al primo comma e quando, anche  sulla  base  delle  risultanze
della relazione del professionista  di  cui  al  medesimo  comma,  la
proposta di soddisfacimento della predetta  amministrazione  o  degli
enti gestori di forme di  previdenza  o  assistenza  obbligatorie  e'
conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»: 
    c) all'articolo 182-ter: 
      1) al  comma  1,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «natura
chirografaria»  sono  inserite  le  seguenti:  «anche  a  seguito  di
degradazione per incapienza»: 
      2) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«In tali casi l'attestazione  del  professionista,  relativamente  ai
crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto
anche  la  convenienza  del  trattamento   proposto   rispetto   alla
liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di  specifica
valutazione da parte del tribunale»; 
      3) al comma 5, dopo il terzo periodo e' inserito  il  seguente:
«Ai fini della proposta di  accordo  su  crediti  aventi  ad  oggetto
contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza  ed
assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e
della relativa documentazione, con testualmente al deposito presso il
tribunale, deve essere presentata all'ufficio competente  sulla  base
dell'ultimo domicilio fiscale del debitore». 
  1-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto cessa di  avere  applicazione  il  provvedimento
adottato ai sensi dell'articolo 32, comma  6,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2»;)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi  9  e  10,
          del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,   n.   126
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          14 agosto 2020, n.  104,  recante  misure  urgenti  per  il
          sostegno e il rilancio dell'economia): 
                «Art. 1  (Nuovi  trattamenti  di  cassa  integrazione
          ordinaria,  assegno  ordinario  e  cassa  integrazione   in
          deroga). - (Omissis). 
                9. I termini decadenziali di invio delle  domande  di
          accesso ai trattamenti collegati all'emergenza  COVID-19  e
          di trasmissione dei dati necessari per il pagamento  o  per
          il saldo degli stessi, compresi  quelli  differiti  in  via
          amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio  2020,  sono
          differiti al 31 agosto 2020. 
                10. I termini di invio delle domande  di  accesso  ai
          trattamenti   collegati   all'emergenza   COVID-19   e   di
          trasmissione dei dati necessari per il pagamento o  per  il
          saldo degli stessi che, in  applicazione  della  disciplina
          ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020  sono
          differiti al 30 settembre 2020.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 161, comma 3,  177
          e 180, comma 4, 182-bis, comma 4, e 182-ter, commi 1  e  5,
          del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267  (Disciplina  del
          fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
          controllata e della  liquidazione  coatta  amministrativa),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 161 (Domanda di concordato). - (Omissis). 
                3. Il piano e  la  documentazione  di  cui  ai  commi
          precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un
          professionista, designato dal  debitore,  in  possesso  dei
          requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera  d),
          che  attesti  la  veridicita'  dei  dati  aziendali  e   la
          fattibilita' del piano  medesimo.  Analoga  relazione  deve
          essere presentata nel caso di modifiche  sostanziali  della
          proposta o del piano.». 
                «Art.  177  (Maggioranza   per   l'approvazione   del
          concordato). - 1. Il concordato e' approvato dai  creditori
          che rappresentano la maggioranza  dei  crediti  ammessi  al
          voto. Ove siano previste diverse classi  di  creditori,  il
          concordato e' approvato se  tale  maggioranza  si  verifica
          inoltre nel maggior numero di classi. Quando sono poste  al
          voto piu' proposte di  concordato  ai  sensi  dell'articolo
          175, quinto comma, si considera approvata la  proposta  che
          ha conseguito  la  maggioranza  piu'  elevata  dei  crediti
          ammessi al voto; in caso di  parita',  prevale  quella  del
          debitore o, in caso di parita' fra proposte  di  creditori,
          quella presentata per prima. Quando nessuna delle  proposte
          concorrenti poste  al  voto  sia  stata  approvata  con  le
          maggioranze di cui al primo e secondo periodo del  presente
          comma, il giudice delegato, con decreto da  adottare  entro
          trenta  giorni  dal  termine  di  cui   al   quarto   comma
          dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che  ha
          conseguito la maggioranza relativa dei crediti  ammessi  al
          voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori
          e il termine a partire dal quale  i  creditori,  nei  venti
          giorni successivi, possono far pervenire  il  proprio  voto
          con le modalita' previste dal predetto  articolo.  In  ogni
          caso si applicano il primo e secondo periodo  del  presente
          comma. 
                2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,
          ancorche' la garanzia sia contestata, dei quali la proposta
          di concordato  prevede  l'integrale  pagamento,  non  hanno
          diritto al voto se non rinunciano in tutto od in  parte  al
          diritto  di  prelazione.  Qualora  i  creditori  muniti  di
          privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o  in  parte
          alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla
          garanzia sono  equiparati  ai  creditori  chirografari;  la
          rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. 
                3. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui
          la proposta di concordato prevede, ai  sensi  dell'articolo
          160, la soddisfazione non  integrale,  sono  equiparati  ai
          chirografari per la parte residua del credito. 
                4.  Sono  esclusi  dal  voto  e  dal  computo   delle
          maggioranze il coniuge  del  debitore,  i  suoi  parenti  e
          affini fino al quarto grado, la societa' che  controlla  la
          societa' debitrice, le societa'  da  questa  controllate  e
          quelle sottoposte a comune controllo, nonche' i  cessionari
          o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un  anno  prima
          della proposta di concordato.». 
                «Art. 180 (Giudizio di omologazione). - (Omissis). 
                4. Se sono state proposte opposizioni,  il  Tribunale
          assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o  disposti
          di  ufficio,  anche  delegando  uno  dei   componenti   del
          collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del  primo
          comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una
          classe  dissenziente  ovvero,   nell'ipotesi   di   mancata
          formazione  delle  classi,  i  creditori  dissenzienti  che
          rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al  voto,
          contestano la convenienza della proposta, il tribunale puo'
          omologare il concordato  qualora  ritenga  che  il  credito
          possa risultare soddisfatto dal concordato  in  misura  non
          inferiore   rispetto   alle    alternative    concretamente
          praticabili. Il tribunale omologa il concordato  preventivo
          anche in mancanza di  voto  da  parte  dell'amministrazione
          finanziaria o degli enti gestori di forme di  previdenza  o
          assistenza obbligatorie quando l'adesione  e'  determinante
          ai  fini  del  raggiungimento  delle  maggioranze  di   cui
          all'articolo  177  e  quando,  anche   sulla   base   delle
          risultanze  della  relazione  del  professionista  di   cui
          all'articolo   161,   terzo   comma,   la    proposta    di
          soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti
          gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e'
          conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.». 
                «Art.  182-bis  (Accordi  di   ristrutturazione   dei
          debiti). - (Omissis). 
                4.  Entro  trenta  giorni   dalla   pubblicazione   i
          creditori  e  ogni  altro  interessato   possono   proporre
          opposizione. Il tribunale, decise le  opposizioni,  procede
          all'omologazione  in  camera  di  consiglio   con   decreto
          motivato. Il tribunale omologa l'accordo anche in  mancanza
          di adesione da  parte  dell'amministrazione  finanziaria  o
          degli enti gestori di  forme  di  previdenza  o  assistenza
          obbligatorie quando l'adesione  e'  decisiva  ai  fini  del
          raggiungimento della percentuale di cui al  primo  comma  e
          quando, anche sulla base delle risultanze  della  relazione
          del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di
          soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti
          gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e'
          conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.». 
                «Art. 182-ter (Trattamento dei  crediti  tributari  e
          contributivi). - 1. Con il piano di cui all'articolo 160 il
          debitore, esclusivamente mediante  proposta  presentata  ai
          sensi del presente articolo, puo'  proporre  il  pagamento,
          parziale o anche dilazionato, dei tributi  e  dei  relativi
          accessori amministrati dalle agenzie fiscali,  nonche'  dei
          contributi amministrati dagli  enti  gestori  di  forme  di
          previdenza  e  assistenza  obbligatorie  e   dei   relativi
          accessori, se il  piano  ne  prevede  la  soddisfazione  in
          misura non inferiore  a  quella  realizzabile,  in  ragione
          della collocazione preferenziale, sul ricavato in  caso  di
          liquidazione,  avuto  riguardo   al   valore   di   mercato
          attribuibile ai beni o ai diritti  sui  quali  sussiste  la
          causa  di  prelazione,  indicato  nella  relazione  di   un
          professionista   in   possesso   dei   requisiti   di   cui
          all'articolo 67, terzo comma, lettera  d).  Se  il  credito
          tributario o contributivo e' assistito  da  privilegio,  la
          percentuale, i tempi di pagamento e le  eventuali  garanzie
          non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto  a
          quelli  offerti  ai  creditori  che  hanno  un   grado   di
          privilegio inferiore o a quelli  che  hanno  una  posizione
          giuridica e interessi economici  omogenei  a  quelli  delle
          agenzie e degli enti  gestori  di  forme  di  previdenza  e
          assistenza  obbligatorie;  se  il  credito   tributario   o
          contributivo ha natura chirografaria  anche  a  seguito  di
          degradazione per incapienza, il trattamento non puo' essere
          differenziato  rispetto  a  quello  degli  altri  creditori
          chirografari ovvero, nel caso di  suddivisione  in  classi,
          dei creditori rispetto ai quali e' previsto un  trattamento
          piu' favorevole. Nel caso in cui sia proposto il  pagamento
          parziale  di   un   credito   tributario   o   contributivo
          privilegiato, la quota di credito degradata  al  chirografo
          deve essere inserita in un'apposita classe. 
                (Omissis). 
                5. Il debitore puo' effettuare la proposta di cui  al
          comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la
          stipulazione  dell'accordo  di  ristrutturazione   di   cui
          all'articolo  182-bis.  In  tali  casi  l'attestazione  del
          professionista,  relativamente  ai  crediti   tributari   o
          contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche  la
          convenienza  del   trattamento   proposto   rispetto   alla
          liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto  di
          specifica valutazione da parte del tribunale.  La  proposta
          di transazione fiscale, unitamente alla  documentazione  di
          cui all'articolo  161,  e'  depositata  presso  gli  uffici
          indicati al comma 2 del presente articolo.  Ai  fini  della
          proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi
          amministrati dagli enti gestori di forme di  previdenza  ed
          assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia  della
          proposta e della relativa documentazione, con  testualmente
          al deposito presso il  tribunale,  deve  essere  presentata
          all'ufficio competente  sulla  base  dell'ultimo  domicilio
          fiscale del debitore. Alla  proposta  di  transazione  deve
          altresi' essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa
          dal debitore o  dal  suo  legale  rappresentante  ai  sensi
          dell'articolo  47del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa,  di  cui  aldecreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la  documentazione
          di cui  al  periodo  precedente  rappresenta  fedelmente  e
          integralmente la situazione dell'impresa,  con  particolare
          riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione  alla
          proposta e' espressa, su parere conforme  della  competente
          direzione  regionale,  con  la   sottoscrizione   dell'atto
          negoziale da parte del direttore  dell'ufficio.  L'atto  e'
          sottoscritto anche dall'agente della riscossione in  ordine
          al  trattamento  degli  oneri   di   riscossione   di   cui
          all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.
          112. L'assenso cosi'  espresso  equivale  a  sottoscrizione
          dell'accordo di ristrutturazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32,  comma  6,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28   gennaio   2009,   n.   2
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185, recante  misure  urgenti  per  il
          sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale): 
                «Art. 32 (Riscossione). - (Omissis). 
                6. Con decreto del Ministro del lavoro, della  salute
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da emanare entro  60  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto-legge, sono definite le  modalita'  di
          applicazione  nonche'  i  criteri  e   le   condizioni   di
          accettazione  da  parte  degli  enti  previdenziali   degli
          accordi sui crediti contributivi.».