((Art. 3 bis 
 
      Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza 
 
  1. All'articolo  103  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «il 31  luglio  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la data  della  dichiarazione  di  cessazione  dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
    b) dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente: 
      «2-sexies.   Tutti   i   certificati,   attestati,    permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,
di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata
in vigore della legge di  conversione  del  decreto-legge  7  ottobre
2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono  validi  e
sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2». 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8,  comma  10,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  le  previsioni  di  cui  alle
lettere n) e b) del comma 1 non si applicano ai  documenti  unici  di
regolarita' contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali 30 gennaio 2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 125  del  1°  giugno  2015,  che  continuano  ad  essere
assoggettati alla disciplina ordinaria di  cui  al  medesimo  decreto
ministeriale. 
  3. I permessi di soggiorno e i  titoli  di  cui  all'articolo  103,
commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020,  conservano
la loro validita' fino  alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il  7  ottobre  2020  e  avente
scadenza il 31 gennaio 2021.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  103,  commi  2,
          2-quater, 2-quinquies  e  2-sexies,  del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27,  (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19. Proroga dei termini  per  l'adozione  di  decreti
          legislativi), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 103 (Sospensione dei termini  nei  procedimenti
          amministrativi ed  effetti  degli  atti  amministrativi  in
          scadenza). - (Omissis). 
                2.  Tutti   i   certificati,   attestati,   permessi,
          concessioni, autorizzazioni  e  atti  abilitativi  comunque
          denominati, compresi i termini di inizio e  di  ultimazione
          dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020  e  la  data  della
          dichiarazione  di  cessazione  dello  stato  di   emergenza
          epidemiologica da COVID-19, conservano  la  loro  validita'
          per i  novanta  giorni  successivi  alla  dichiarazione  di
          cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui
          al periodo precedente si applica  anche  alle  segnalazioni
          certificate  di   inizio   attivita',   alle   segnalazioni
          certificate  di  agibilita',  nonche'  alle  autorizzazioni
          paesaggistiche e alle  autorizzazioni  ambientali  comunque
          denominate. Il medesimo termine si applica anche al  ritiro
          dei  titoli   abilitativi   edilizi   comunque   denominati
          rilasciati fino  alla  dichiarazione  di  cessazione  dello
          stato di emergenza. 
                (Omissis). 
                2-quater. I permessi di soggiorno  dei  cittadini  di
          Paesi terzi conservano la loro validita' fino al 31  agosto
          2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche: 
                  a) i termini per la  conversione  dei  permessi  di
          soggiorno da  studio  a  lavoro  subordinato  e  da  lavoro
          stagionale a lavoro subordinato non stagionale; 
                  b)  le   autorizzazioni   al   soggiorno   di   cui
          all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                  c) i documenti di viaggio di  cui  all'articolo  24
          del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
                  d) la  validita'  dei  nulla  osta  rilasciati  per
          lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo  24  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                  e) la validita' dei nulla osta  rilasciati  per  il
          ricongiungimento familiare di cui agli articoli  28,  29  e
          29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; 
                  f) la  validita'  dei  nulla  osta  rilasciati  per
          lavoro per casi particolari  di  cui  agli  articoli  27  e
          seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998,  tra  cui
          ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari. 
                2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater
          si applicano anche ai permessi di  soggiorno  di  cui  agli
          articoli 22, 24, 26, 30,  39-bis  e  39-bis.1  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il  presente  comma  si
          applica anche alle richieste di conversione. 
              2-sexies. Tutti  i  certificati,  attestati,  permessi,
          concessioni, autorizzazioni  e  atti  abilitativi  comunque
          denominati, di cui al comma 2, scaduti  tra  il  1°  agosto
          2020 e  la  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che
          non sono  stati  rinnovati,  si  intendono  validi  e  sono
          soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8,  comma  10,  del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          16 luglio 2020,  n.  76,  recante  misure  urgenti  per  la
          semplificazione e l'innovazione digitale): 
                «Art. 8 (Altre disposizioni  urgenti  in  materia  di
          contratti pubblici). - (Omissis). 
                10.  In  ogni  caso  in  cui  per  la  selezione  del
          contraente   o   per   la   stipulazione   del    contratto
          relativamente a lavori, servizi o forniture previsti  o  in
          qualunque  modo  disciplinati  dal  presente  decreto,   e'
          richiesto  di  produrre  documenti  unici  di   regolarita'
          contributiva di cui al decreto del Ministero del  lavoro  e
          delle politiche sociali 30 gennaio 2015,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°  giugno  2015,  ovvero  di
          indicare,  dichiarare  o  autocertificare  la   regolarita'
          contributiva ovvero  il  possesso  dei  predetti  documenti
          unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo  103,
          comma 2, del decreto-legge n. 18 del  2020,  relative  alla
          proroga oltre la data del 31 luglio  2020  della  validita'
          dei documenti unici di regolarita' contributiva in scadenza
          tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio.». 
              - Il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali 30 gennaio  2015  (Semplificazione  in  materia  di
          documento unico di  regolarita'  contributiva  (DURC)),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125  del  1°  giugno
          2015. 
              - La delibera del Consiglio dei ministri del 7  ottobre
          2020 (Proroga dello stato di emergenza in  conseguenza  del
          rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie
          derivanti da agenti  virali  trasmissibili)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020.