Art. 6 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  a  eccezione  di  quanto
previsto dal comma 2. 
  2.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  n.  34-bis
dell'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n.  83,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  25  settembre  2020,  n.  124,  come
modificato dal presente  decreto,  e'  autorizzata  per  l'anno  2020
l'ulteriore spesa di euro 6.197.854 di  cui  euro  1.365.259  per  il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.832.595
per  gli  altri  oneri  connessi  all'impiego  del  personale.   Alla
copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di  cui
all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.
1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 44,  comma  1,  del
          decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1  (Codice  della
          protezione civile): 
                «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali) (Articolo
          5, legge n. 225/1992). - 1. Per gli interventi  conseguenti
          agli eventi di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettera  c),
          relativamente ai quali il Consiglio dei  ministri  delibera
          la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale, si provvede con  l'utilizzo  delle  risorse  del
          Fondo per  le  emergenze  nazionali,  istituito  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          protezione civile.».