IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti cooperativi 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  178
del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria  concluse  con  la
proposta di scioglimento per  atto  d'autorita'  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile  nei  confronti  della  societa'
cooperativa «Cooperativa Multi Servizi societa'  cooperativa»,  dalla
quale si rileva che l'ente non persegue  lo  scopo  mutualistico,  in
quanto e' stata ravvisata una  simulazione  di  scambio  mutualistico
vista la breve  durata  dei  rapporti  di  lavoro  che  inficerebbero
l'effettivita' della base sociale e la reale partecipazione dei  soci
alle scelte gestionali e al rischio di impresa; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento a tutti i soggetti interessati; 
  Visto  che,  in  riscontro  alla   comunicazione   di   avvio   del
procedimento sono pervenute in data 13 agosto 2018 le controdeduzioni
con  la  richiesta  di  annullare  e/o  sospendere   l'adozione   del
provvedimento di scioglimento per atto d'autorita'; 
  Considerato che, le argomentazioni formulate dalla cooperativa  non
sono state  ritenute  idonee,  sia  per  il  carattere  di  spurieta'
dell'ente, evidenziato  nell'ispezione  straordinaria,  sia  riguardo
l'assenza dei requisiti di forma previsti nell'art. 7 e 8 della legge
n. 241/1990; infatti l'avvio dell'istruttoria  e'  stata  inviata  al
legale rappresentante dell'ente verso il quale  il  provvedimento  di
scioglimento  e'  destinato  a  produrre  effetti  ed  i   dati   dei
responsabili del procedimento e  l'amministrazione  competente  erano
tutti presenti nella lettera di avvio; 
  Tenuto  conto  che  il  25  febbraio  2019,  data  successiva  alla
comunicazione di avvio del procedimento, la cooperativa si  e'  posta
in liquidazione volontaria con  nomina  di  un  liquidatore  ex  art.
2545-duodecies del codice civile; 
  Visto che nella seduta del 24 febbraio 2016  il  Comitato  centrale
per le cooperative ha deliberato che se si  accondiscendesse  ad  una
sorta  di  prevalenza  dello   scioglimento   volontario,   ex   art.
2545-duodecies   del   codice   civile,   anziche'   procedere   allo
scioglimento  d'ufficio,  oltre   a   suffragare   un   comportamento
evidentemente elusivo della cooperativa, si svuoterebbe l'istituto di
cui all'art. 2545-septiesdecies del codice  civile  di  ogni  intento
sanzionatorio ed efficacia deterrente; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 4 febbaraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  in  data  24  luglio  2020,  presso  l'ufficio  di
segreteria del direttore generale, e' stata effettuata l'estrazione a
sorte del  professionista  cui  affidare  l'incarico  di  commissario
liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi  dell'art.  9
della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione  nazionale  di
rappresentanza  assistenza,  tutela   e   revisione   del   movimento
cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che  da  tale
operazione e' risultata l'individuazione  del  nominativo  del  dott.
Ambrosio Pasqualino Felice; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La  societa'  cooperativa  «Cooperativa  Multi   Servizi   societa'
cooperativa» con sede in  Napoli  (codice  fiscale  08573960963),  e'
sciolta per atto d'autorita' ai  sensi  dell'art.  2545-septiesdecies
del codice civile.