Art. 14 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci  fino  al
15 gennaio 2021, salvo quanto previsto al comma 3. 
  2. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro  della  salute  19,
20, 24 e 27 novembre 2020 continuano ad applicarsi fino alla data  di
adozione di una nuova ordinanza del predetto Ministro, e comunque non
oltre il 6 dicembre 2020. 
  3. Le disposizioni di cui all'art.  8,  comma  6,  lettera  a),  si
applicano a decorrere dal 10 dicembre 2020. Fino al 9  dicembre  2020
continua ad applicarsi l'art. 8, comma 6, del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020. 
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione.  
 
    Roma, 3 dicembre 2020 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Conte            
 
Il Ministro della salute 
         Speranza 

Avvertenza: 
A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  il
presente  provvedimento,  durante  lo  svolgimento  della  fase   del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, ai sensi  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.