Art. 2 
 
Ulteriori misure di contenimento del  contagio  su  alcune  aree  del
  territorio nazionale caratterizzate  da  uno  scenario  di  elevata
  gravita' e da un livello di rischio alto. 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai  sensi
dell'art. 1, comma 16-bis,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2020, n. 74, come introdotto  dall'art.  30  ,  comma  1,  del
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, sono  individuate  le  Regioni
che si collocano in uno «scenario di tipo 3»  e  con  un  livello  di
rischio  «alto»,  secondo   quanto   stabilito   dal   documento   di
«Prevenzione e risposta a  COVID-19;  evoluzione  della  strategia  e
pianificazione nella fase  di  transizione  per  il  periodo  autunno
invernale», condiviso  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  Province
autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25). 
  2. Con ordinanza  del  Ministro  della  salute  adottata  ai  sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del  citato  decreto-legge
n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata,
in ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico  certificato
dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute  30
aprile 2020, puo' essere in ogni momento  prevista,  in  relazione  a
specifiche    parti    del    territorio    regionale,    l'esenzione
dell'applicazione delle misure di cui al comma 4. 
  3. Il Ministro della  salute,  con  frequenza  almeno  settimanale,
secondo  il  procedimento  di  cui  all'art.  1,  comma  16-bis,  del
decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere  dei  presupposti
di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza  di
cui al comma 1, fermo  restando  che  la  permanenza  per quattordici
giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che  ha
determinato le misure restrittive comporta la nuova  classificazione.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un  periodo
minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati  del  monitoraggio
risulti necessaria l'adozione di  misure  piu'  rigorose,  e  vengono
comunque meno allo scadere del termine di efficacia del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base  sono  adottate,
salva  la  possibilita'  di  reiterazione.  Conformemente  a   quanto
previsto dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020,
come introdotto dall'art. 24, comma 1, del decreto-legge 30  novembre
2020, n. 157, l'accertamento della permanenza per quattordici  giorni
in un livello di  rischio  o  scenario  inferiore  a  quello  che  ha
determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi  dell'art.  1,
comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla
Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di
quattordici   giorni,   delle   misure   relative    allo    scenario
immediatamente inferiore,  salvo  che  la  Cabina  di  regia  ritenga
congruo un periodo inferiore. 
  4. A far  data  dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1,  nelle  regioni
ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: 
    a) e' vietato  ogni  spostamento  in  entrata  e  in  uscita  dai
territori di cui al comma 1, salvo che per gli  spostamenti  motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessita'  ovvero
per motivi  di  salute.  Sono  comunque  consentiti  gli  spostamenti
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento  della  didattica
in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E'  consentito
il rientro presso il proprio domicilio, abitazione  o  residenza.  Il
transito sui territori di  cui  al  comma  1  e'  consentito  qualora
necessario  a  raggiungere  ulteriori  territori   non   soggetti   a
restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti  sono
consentiti ai sensi del presente decreto; 
    b) e' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici  o
privati, in un comune diverso da quello  di  residenza,  domicilio  o
abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di  studio,
per motivi di salute, per situazioni di  necessita'  o  per  svolgere
attivita' o usufruire di servizi non sospesi  e  non  disponibili  in
tale comune; 
    c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione
che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a
prevenire  o  contenere  il  contagio.  Resta  consentita   la   sola
ristorazione con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme
igienico sanitarie sia per  l'attivita'  di  confezionamento  che  di
trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione  con  asporto,
con divieto di consumazione sul  posto  o  nelle  adiacenze.  Restano
comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate
lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali,
negli aeroporti,  nei  porti  e  negli  interporti,  con  obbligo  di
assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale  di
almeno un metro. 
  5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto,  a
eccezione di  quelle  di  cui  all'art.  3,  si  applicano  anche  ai
territori di cui al presente articolo, ove  per  tali  territori  non
siano previste analoghe misure piu' rigorose.