Art. 5 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le seguenti misure: a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute; b) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positivita'; c) e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19; d) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19; e) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali; f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata. 2. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalita' di cui all'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorita'. 3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali piu' elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialita' organizzative e con la qualita' e l'effettivita' del servizio erogato con le modalita' stabilite da uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 4. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente: a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale piu' elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attivita' che possono essere svolte secondo tale modalita', compatibilmente con le potenzialita' organizzative e l'effettivita' del servizio erogato; b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'art. 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche' di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attivita' in modalita' agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale. 5. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonche' quello impegnato in attivita' connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. E' raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati. 6. E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalita' di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'art. 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.