Art. 2
Tariffe
1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' di cui
all'art. 1 sono poste a carico dell'armatore, del raccomandatario
marittimo o di altro suo rappresentante nello Stato, in solido con il
proprietario.
2. Le relative tariffe, stabilite negli allegati I e II, sono
aggiornate ogni tre anni.
3. I relativi importi, da versarsi all'entrata del bilancio dello
Stato, sono corrisposti antecedentemente alla revoca del
provvedimento di fermo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) o del
provvedimento di rifiuto di accesso di cui agli articoli 20 e 24 del
decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53. In alternativa al
versamento, e' consentita la fornitura di garanzia sufficiente per il
rimborso degli importi medesimi.