Art. 2 
 
                               Tariffe 
 
  1. Le  spese  relative  all'espletamento  delle  attivita'  di  cui
all'art. 1 sono poste a  carico  dell'armatore,  del  raccomandatario
marittimo o di altro suo rappresentante nello Stato, in solido con il
proprietario. 
  2. Le relative tariffe, stabilite  negli  allegati  I  e  II,  sono
aggiornate ogni tre anni. 
  3. I relativi importi, da versarsi all'entrata del  bilancio  dello
Stato,   sono   corrisposti   antecedentemente   alla   revoca    del
provvedimento di fermo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)  o  del
provvedimento di rifiuto di accesso di cui agli articoli 20 e 24  del
decreto  legislativo  24  marzo  2011,  n.  53.  In  alternativa   al
versamento, e' consentita la fornitura di garanzia sufficiente per il
rimborso degli importi medesimi.