Art. 11 
 
             Revoca totale o parziale del finanziamento 
 
  1. Qualora si ravvisi la presenza di criticita' nell'esecuzione del
P.O.D. da parte del soggetto beneficiario, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del  territorio  e  del  mare  avvia  un  procedimento
istruttorio dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario
che,   entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   della   suddetta
comunicazione,  invia   i   necessari   chiarimenti   e   l'eventuale
documentazione richiesta. 
  2. Entro novanta giorni dall'avvio del procedimento istruttorio  di
cui al comma  1,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare puo' disporre la revoca totale o  parziale  dei
finanziamenti  concessi,  anche  tenendo  conto  delle  risorse  gia'
trasferite, se e' accertato il  verificarsi  di  una  delle  seguenti
condizioni: 
    a) mancata o parziale esecuzione del P.O.D. entro il  termine  di
trentasei mesi dalla notifica del decreto di cui all'art.  8,  ovvero
nel maggior termine previsto  dall'art.  10,  comma  2,  in  caso  di
eventuale proroga; 
    b) difformita' tra gli interventi realizzati  e  quelli  previsti
nel P.O.D. approvato; 
    c) mancata osservanza della disciplina  nazionale  e  comunitaria
vigente per gli affidamenti degli  appalti  di  lavori,  forniture  e
servizi oggetto di finanziamento; 
    d) richiesta, da parte del  dirigente  responsabile  dell'ufficio
comunale competente  del  P.O.D.,  di  trasferimento  del  saldo  del
finanziamento concesso, a fronte  di  un  avanzamento  contabile  del
P.O.D. inferiore al 100% del costo complessivo del P.O.D. 
  3. Le risorse per cui e' stata disposta  la  revoca,  qualora  gia'
erogate,  sono  versate   dal   comune   beneficiario   in   apposito
capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato i  cui  estremi
sono comunicati  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e restano acquisite definitivamente all'erario.