Art. 11 Revoca totale o parziale del finanziamento 1. Qualora si ravvisi la presenza di criticita' nell'esecuzione del P.O.D. da parte del soggetto beneficiario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia un procedimento istruttorio dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario che, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, invia i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione richiesta. 2. Entro novanta giorni dall'avvio del procedimento istruttorio di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' disporre la revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi, anche tenendo conto delle risorse gia' trasferite, se e' accertato il verificarsi di una delle seguenti condizioni: a) mancata o parziale esecuzione del P.O.D. entro il termine di trentasei mesi dalla notifica del decreto di cui all'art. 8, ovvero nel maggior termine previsto dall'art. 10, comma 2, in caso di eventuale proroga; b) difformita' tra gli interventi realizzati e quelli previsti nel P.O.D. approvato; c) mancata osservanza della disciplina nazionale e comunitaria vigente per gli affidamenti degli appalti di lavori, forniture e servizi oggetto di finanziamento; d) richiesta, da parte del dirigente responsabile dell'ufficio comunale competente del P.O.D., di trasferimento del saldo del finanziamento concesso, a fronte di un avanzamento contabile del P.O.D. inferiore al 100% del costo complessivo del P.O.D. 3. Le risorse per cui e' stata disposta la revoca, qualora gia' erogate, sono versate dal comune beneficiario in apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato i cui estremi sono comunicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e restano acquisite definitivamente all'erario.