Art. 13 
 
                     Monitoraggio del Programma 
 
  1. Per le attivita'  di  verifica  sulla  corretta  attuazione  del
Programma di cui all'art.  1,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare si avvale delle societa'  in  house,
mediante stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 19, comma
5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e degli articoli 5  e  192
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a valere sulle risorse
disponibili  a  legislazione  vigente  sui  pertinenti  capitoli   di
bilancio del Ministero medesimo. A tal  fine  le  societa'  in  house
provvedono alla verifica  tecnica  dello  stato  di  avanzamento  dei
P.O.D., a seguito di controlli amministrativi, su  base  documentale,
svolti dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare per il tramite della piattaforma web di  rendicontazione  di
cui all'art. 12, nonche' di  eventuali  verifiche  tecniche  in  loco
effettuate sia in itinere che alla conclusione dei progetti. 
  2. In ogni caso, al fine di garantire il rispetto del principio  di
unicita' dell'invio di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  ggggg-bis)
del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  l'attivita'  di
rendicontazione e monitoraggio dei P.O.D. di cui al comma  precedente
avviene attraverso il  sistema  di  cui  al  decreto  legislativo  n.
229/2011. I P.O.D. ammessi a finanziamento devono essere identificati
dal Codice  unico  di  progetto  (CUP).  Le  informazioni  di  natura
documentale non  riscontrabili  attraverso  il  predetto  sistema  di
monitoraggio sono raccolte per il tramite della  piattaforma  web  di
cui all'art. 12.