Art. 4 
 
                     Finanziamento del Programma 
 
  1. Per il finanziamento del Programma di cui all'art. 1 si provvede
nell'ambito delle risorse, pari a euro 10 milioni per ciascuno  degli
anni 2020 e 2021, stanziate sul pertinente capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare. 
  2.   L'erogazione   del   finanziamento   e'    subordinata    alla
disponibilita', da parte del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, delle risorse di cui all'art. 3, comma  1,
del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.   111,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.